Cassazione Civile Sentenza n. 16503/2017 – Mancato consenso informato – Risarcimento del danno – Il medico ha il dovere di informare il paziente in ordine alla natura dell’intervento, alla portata dei possibili e probabili risultati conseguibili e delle implicazioni verificabili; pertanto l’acquisizione da parte del medico del consenso informato costituisce prestazione altra e diversa da quella dell’intervento medico richiestogli, assumendo autonoma rilevanza ai fini dell’eventuale responsabilità risarcitoria in caso di mancata prestazione da parte del paziente.
FATTO E DIRITTO: T.T.F., lamentando esserle derivate lesioni da un intervento chirurgico del (OMISSIS) di emilanectomia parziale, erniectomia e foratominotomia per tentativo di risoluzione di lombosciatalgia destra, adì – con atto di citazione notificato tra il 19 e il 30 marzo 2007 – il tribunale di Como per conseguire dall’Azienda Ospedaliera (OMISSIS), dove l’intervento era stato effettuato, nonché dal Dott. C.C., che lo aveva eseguito, il risarcimento del danno iatrogeno e di quello derivatole dal non essere stata adeguatamente informata circa la natura e le conseguenze dell’intervento. Esclusa l’ammissibilità del secondo motivo di ricorso incidentale, prioritario ai fini della verifica della necessità di una immediata integrazione del contraddittorio per essere le domande cui quello si riferiva rivolte appunto in via diretta nei confronti di parti non evocate in giudizio in questa sede, può ora valutarsi il merito della domanda di risarcimento del danno da lesione del diritto del paziente al consenso informato, su cui vertono gli altri tre motivi: e che pure, peraltro, investe, sia pure appunto di riflesso ed in ragione della dispiegata ed accolta domanda di garanzia, la posizione processuale delle garanti qui pretermesse; ma anche su di esso non è necessaria alcuna previa integrazione del contraddittorio. L’obbligo del consenso informato costituisce legittimazione e fondamento del trattamento sanitario, senza il quale l’intervento del medico è – al di fuori dei casi di trattamento sanitario per legge obbligatorio o in cui ricorra uno stato di necessità – sicuramente illecito, anche quando è nell’interesse del paziente. Il medico ha pertanto il dovere di informare il paziente in ordine alla natura dell’intervento, alla portata dei possibili e probabili risultati conseguibili e delle implicazioni verificabili; l’acquisizione da parte del medico del consenso informato costituisce prestazione altra e diversa da quella dell’intervento medico richiestogli, assumendo autonoma rilevanza ai fini dell’eventuale responsabilità risarcitoria in caso di mancata prestazione da parte del paziente. La lesione del diritto ad esprimere il c.d. consenso informato da parte del medico si verifica per il sol fatto che egli tenga una condotta che lo porta al compimento sulla persona del paziente di atti medici senza avere acquisito il suo consenso. Deve ritenersi che il paziente, il quale invochi, dispiegando la relativa domanda risarcitoria, l’incompletezza del consenso informato e quindi l’inadempimento del correlativo obbligo dei sanitari di somministrargli le informazioni necessarie per formarlo, alleghi implicitamente il danno a quella sua libera e consapevole autodeterminazione che, in base a quanto accade normalmente e per riferirsi la lesione ad un diritto personalissimo e relativo alla sfera interna del danneggiato (almeno quanto alla sofferenza ed alla contrazione della libertà di disporre di sé stesso, psichicamente e fisicamente, patite dal paziente in ragione dello svolgimento sulla sua persona dell’esecuzione dell’intervento durante la sua esecuzione e nella relativa convalescenza), si ricollega quale conseguenza ineliminabile alla carenza di un quadro informativo completo e ben compreso o spiegato a chi dovrebbe valutarlo come base di una responsabile decisione).