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Trasferimenti di studenti provenienti da Università mediche straniere

Consiglio di Stato  – Trasferimenti di studenti provenienti da Università mediche straniere – Il Consiglio di Stato ha affermato che una limitazione da parte degli Stati membri dell’Unione Europea all’accesso degli studenti provenienti da università straniere per gli anni di corso successivo al primo delle Facoltà di medicina e chirurgia, limitazione costituita dal superamento di una prova selettiva nazionale prevista peraltro dall’art. 4 della legge 2 agosto 1999, n. 264 ai soli fini dell’ammissione al primo anno, risulta in contrasto con il principio di libertà di circolazione. La capacità, infatti, degli studenti provenienti da università straniere e interessati a iscriversi ad anno diverso dal primo può essere accertata, alla pari di quanto avviene per il trasferimento di studenti provenienti da università italiane, attraverso un attento vaglio in sede di riconoscimento dei crediti formativi acquisiti presso gli atenei stranieri, in relazione ad attività, frequenze ed esami sostenuti, nonché alla stessa qualificazione dello studente. (Sentenza n. 2924/15)

FATTO: C.A.  iscritto al secondo anno del corso di laurea in medicina dentaria della Facoltà di medicina, farmacia e medicina dentaria della Università West University “Vasile Goldis” di Arad (Romania), presentava per l’anno accademico 2012-2013, domanda di trasferimento presso l’Ateneo di Cagliari, precisando di aver superato presso l’università rumena il test di ammissione per l’iscrizione al primo anno e tutti gli esami delle materie del medesimo anno. L’Università cagliaritana respingeva la domanda, affermando che le istanze di trasferimento degli studenti provenienti da atenei stranieri possono essere accolte solo dopo che gli studenti abbiano superato la prova di ammissione e vi sia disponibilità di posti per l’anno accademico di interesse. Il ricorrente si rivolgeva così al Tribunale Amministrativo per la Sardegna per chiedere, con un’articolata censura l’annullamento del provvedimento di diniego al trasferimento, del bando relativo ai posti disponibili per l’anno accademico 2012-2013. Il primo giudice, con la sentenza impugnata, respingeva il ricorso, ritenendo che l’obbligo di sostenere il test di ingresso alle facoltà a numero chiuso sussiste anche per l’accesso dall’esterno ad anni di corso successivi al primo.

DIRITTO: Il Consiglio di Stato rileva che per il solo accesso al primo anno del corso della laurea in questione può essere richiesto il superamento del test. Nel caso invece di domande di accesso dall’esterno ad anni di corso successivi al primo, domande presentate da studenti italiani provenienti da università straniere, il principio regolante l’iscrizione è unicamente quello del riconoscimento dei crediti formativi e solo ove questo non avvenga, lo studente ricade nella situazione degli aspiranti alla prima immatricolazione. Una limitazione da parte degli Stati membri dell’Unione Europea all’accesso degli studenti provenienti da università straniere per gli anni di corso successivo al primo delle Facoltà di medicina e chirurgia, limitazione costituita dal superamento di una prova selettiva nazionale prevista peraltro dall’art. 4 della legge 2 agosto 1999, n. 264 ai soli fini dell’ammissione al primo anno, risulta in contrasto con il principio di libertà di circolazione. Una normativa nazionale che, quindi, discrimini alcuni suoi cittadini per il solo fatto di avere esercitato la loro libertà di circolare e soggiornare in un altro Stato membro, rappresenta una restrizione alla libertà riconosciuta ai cittadini dell’Unione, in quanto la facoltà per gli studenti provenienti da altri Stati membri di accedere agli studi universitari costituisce l’essenza stessa del principio di libera circolazione. La capacità, infatti, degli studenti provenienti da università straniere e interessati a iscriversi ad anno diverso dal primo può essere accertata, alla pari di quanto avviene per il trasferimento di studenti provenienti da università italiane, attraverso un attento vaglio in sede di riconoscimento dei crediti formativi acquisiti presso gli atenei stranieri, in relazione ad attività, frequenze ed esami sostenuti, nonché alla stessa qualificazione dello studente.  In conclusione, l’appello va accolto).

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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