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Consiglio di Stato: iscrizione ad Odontoiatria di laureati in Medicina e Chirurgia

CONSIGLIO DI STATO – No alla iscrizione diretta al secondo anno del corso di laurea in Odontoiatria da parte di laureati in medicina e chirurgia (sentenza nr. 963/14)

FATTO: Con ricorso proposto dinanzi al T.A.R. della Lombardia e recante il n. 3076/08, i dottori —- e —-, premesso di essere laureati in medicina e chirurgia presso l’Università degli studi di —– e di aver presentato domanda per ottenere l’iscrizione diretta al secondo anno di corso di studi della Facoltà di odontoiatria presso l’Università degli Studi dell’—–, impugnavano i provvedimenti con cui quest’ultima Università aveva respinto la loro domanda in ragione della mancanza di posti disponibili. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia ha accolto il ricorso ed ha annullato i provvedimenti di diniego essenzialmente per il carattere insufficiente della motivazione posta a fondamento del diniego di iscrizione (diniego che, si ripete, era stato fondato in via sostanzialmente esclusiva sulla mancanza di posti disponibili). La sentenza in questione è stata impugnata in sede di appello dal Ministero dell’istruzione, dell’Università e della ricerca il quale ne ha chiesto la riforma articolando un unico complesso motivo.

DIRITTO
: Il Consiglio di Stato ha sancito che i ricorrenti in primo grado non avrebbero avuto alcun titolo alla più volte richiamata iscrizione ‘per saltum’ al secondo anno del corso di studi. Sotto tale aspetto, il richiamo alla sussistenza o meno di posti in organico (al quale risultava limitato – e in modo effettivamente discutibile – il diniego di iscrizione impugnato in primo grado) non sortiva alcun effetto ai fini della spettanza del vantato titolo all’iscrizione al corso di laurea. Si intende con ciò dire che la sussistenza o meno dei posti in questione risultava del tutto irrilevante ai fini della vicenda di causa in quanto presupponeva l’applicabilità di un regìme normativo di favore che certamente non poteva essere invocato dai ricorrenti in primo grado. Il Collegio ha chiarito che “ora, se per un verso è vero che il pregresso sistema di cui al D.P.R. 135 del 1980 consentiva tale particolare forma di iscrizione ‘per saltum’ alla sola condizione della sussistenza di posti vacanti rispetto alla programmazione annuale, è pur vero che il sistema stesso di cui al medesimo d.P.R. 135 è stato profondamente inciso dalla riforma in tema di accesso programmato al corso di laurea in Odontoiatria e protesi dentaria di cui alla L. 2 agosto 1999, n. 264 (recante ‘Norme in materia di accessi ai corsi universitari’). Tale nuovo sistema, nell’introdurre in modo generalizzato un regìme di ‘numero chiuso’ volto all’ottimizzazione dei posti disponibili per l’accesso alla Facoltà di Odontoiatria, ha determinato il superamento dei pregressi regìmi di vantaggio, fra cui quello di cui al D.P.R. 135, cit., espressamente richiamato dagli odierni appellati. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha accolto il ricorso del Ministero dell’istruzione, dell’Università e della ricerca”.

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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