Irap e prfoessionisti. Una sentenza della Cassazione

Cassazione Civile – La Corte di Cassazione ha affermato che è soggetto ad Irap il  professionista che eroga compensi elevati a terzi, ricorrendo ad una società di servizi per la gestione del proprio studio. (Sentenza n. 12287/15)
FATTO: L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti di R.O. (che non resiste), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia-Romagna n. 24/15/2009, depositata in data 14/04/2009, con la quale, in controversia concernente l’impugnazione del silenzio-rifiuto opposto dall’Amministrazione finanziaria ad istanze del contribuente, esercente l’attività di perito edile, di rimborso dell’IRAP versata negli anni dal 2001 al 2004, è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso del contribuente, stante la ritenuta mancanza del presupposto impositivo, rappresentato dall’autonoma organizzazione dell’attività professionale. L’Agenzia delle Entrate ricorrente lamenta, con unico motivo, l’insufficiente motivazione, EX ART. 360 N. 5 C.P.C., su fatto decisivo e controverso, costituto dall’assenza nella specie di elementi utili da giustificare l’applicazione dell’IRAP, non avendo i giudici d’appello valutato gli elevati compensi a terzi per prestazioni direttamente afferenti l’attività professionale.
DIRITTO: Con riguardo specifico all’impiego non occasionale di lavoro altrui, costituente una delle possibili condizioni che configurano l’esistenza di un’autonoma organizzazione, questa Corte (Cass. 23761/2010) ha già affermato che è soggetto ad Irap il professionista che, per prestazioni afferenti l’esercizio della propria attività, eroga elevati compensi a terzi, a nulla rilevando il mancato impiego da parte del contribuente di personale dipendente. Da ultimo (Cass.22674/2014), è stato affermato che "in tema di IRAP, l’impiego non occasionale di lavoro altrui … sussiste se il professionista eroga elevati compensi a terzi per prestazioni afferenti l’esercizio della propria attività, restando indifferente il mezzo giuridico utilizzato e, cioè, il ricorso a lavoratori dipendenti, a una società di servizi o un’associazione professionale" (in applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito e ritenuto legittimo l’assoggettamento al tributo del commercialista che, per prestazioni afferenti l’esercizio della propria attività – in particolare per la tenuta della contabilità dei propri clienti, funzionale all’attività di consulenza fiscale e societaria -, aveva impiegato in modo non occasionale una società di servizi retribuita a percentuale, erogandole significativi compensi per le sue prestazioni

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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