• Home
  • Sentenze
  • E’ procedibile d’ufficio il reato di violenza sessuale commesso da un medico ospedaliero

E’ procedibile d’ufficio il reato di violenza sessuale commesso da un medico ospedaliero

Cassazione PenaleE’ procedibile d’ufficio il reato di violenza sessuale commesso da un medico ospedaliero. La Corte di Cassazione ha già avuto modo di affermare che è procedibile d’ufficio, ai sensi dell’art. 609-septies, comma quarto, n. 3, cod. pen., il reato di violenza sessuale commesso all’interno della struttura sanitaria ai danni di una paziente da un medico ospedaliero, rimanendo irrilevante che questi, per il rapporto di fiducia instauratosi con la paziente, abbia fissato le visite senza seguire il normale iter burocratico per l’accettazione, in quanto tale circostanza non modifica la natura pubblicistica del rapporto intercorso tra medico e vittima. (Sentenza n. 14247/15)

FATTO: M.R. ricorre per cassazione avverso la sentenza del 26 novembre 2013 con la quale la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza emessa dal tribunale della medesima città, ha rideterminato in anni sette e mesi sei di reclusione la pena infintagli per i reati previsti dagli articoli 609 bis, commi 1 e 2, 609 ter, comma 1 n. 3, codice penale perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso costringeva mediante abuso di autorità e comunque induceva – in determinati casi ed anche in distinte occasioni R.T. (capo a), D.A. (capo b), Z.M. (capo c), C.A. (capo d), P.O. (capo e), Ca.Fe. (capo f), M.D. (capo g), Po.Ca.An. (capo h) e B.F. (capo i) – a subire atti sessuali anche abusando delle condizioni di inferiorità fisica e psichica al momento del fatto nel quale versavano le persone offese e commettendo i fatti nel corso degli anni (omissis) anche nella rivestita qualità di medico specialista in pneumologia operante presso l’ospedale (omissis) , e quindi quale incaricato di pubblico servizio nell’esercizio delle sue funzioni. Per la cassazione dell’impugnata sentenza M.R. articola, tramite il difensore, tre motivi di gravame, qui enunciati, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione.

DIRITTO: La Corte piemontese è giunta a ritenere che i fatti di cui ai capi e), h) ed f) furono commessi dal ricorrente nella sua qualità di medico ospedaliero, pervenendo a tale conclusione sulla base del fatto, incontroverso e neppure contestato, che, nel caso in esame, le persone offese P. , C. e Po. si fossero rivolte in prima battuta all’imputato, per come emerso da tutte le testimonianze raccolte, perché incardinato presso l’ospedale (omissis) dove le stesse erano state sottoposte alle visite mediche de quibus e senza conoscere lo specialista personalmente, per poi continuare con lui nelle visite di controllo successive. Neanche vi era dubbio che la funzione del M. (di medico ospedaliero e quindi incaricato di pubblico servizio) avesse agevolato la commissione dei reati anche quando egli agiva come medico "intramoenia", qualifica spesso nemmeno percepita dalle persone offese. Perciò, quanto al medico che operi in regime di "intramoenia", va ricordato che il rapporto instauratosi tra medico e paziente è di natura pubblicistica quando il secondo si rivolge al primo non per ragioni professionali, che riguardino lo specifico professionista, ma alla struttura ospedaliera nell’ambito della quale il sanitario opera, con la conseguenza che, a tal proposito, questa Corte ha già avuto modo di affermare che è procedibile d’ufficio, ai sensi dell’art. 609-septies, comma quarto, n. 3, cod. pen., il reato di violenza sessuale commesso all’interno della struttura sanitaria ai danni di una paziente da un medico ospedaliero, rimanendo irrilevante che questi, per il rapporto di fiducia instauratosi con la paziente, abbia fissato le visite senza seguire il normale iter burocratico per l’accettazione, in quanto tale circostanza non modifica la natura pubblicistica del rapporto intercorso tra medico e vittima .Fuori discussione, dunque, che il ricorrente agì nella qualità di medico ospedaliero, va poi ribadito che la procedibilità d’ufficio del delitto di violenza sessuale commesso dall’incaricato di pubblico servizio non richiede l’abuso delle funzioni pubblicistiche svolte, essendo sufficiente il semplice collegamento tra le condotte illecite e le predette funzioni. In ordine alla procedibilità d’ufficio del reato di violenza sessuale, questa Corte ha affermato che, in materia di delitti di violenza sessuale, la procedibilità d’ufficio determinata dalla ipotesi di connessione prevista dall’art. 609 septies, comma quarto, n. 4 cod. pen. si verifica non solo quando vi è connessione in senso processuale (art. 12 cod. proc. pen.), ma anche quando v’è connessione in senso materiale, cioè ogni qualvolta l’indagine sul reato perseguibile di ufficio comporti necessariamente l’accertamento di quello punibile a querela, in quanto siano investigati fatti commessi l’uno in occasione dell’altro, oppure l’uno per occultare l’altro oppure ancora in uno degli altri collegamenti investigativi indicati nell’art. 371 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 2876 del 21/12/2006,(dep. 25/01/2007, P.G. in proc. Crudele, Rv. 236098). Pertanto la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del ricorrente.

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

Documenti allegati:

© 2023 - FNOMCeO All Rights Reserved. Via Ferdinando di Savoia, 1 00196 ROMA CF: 02340010582

Impostazioni dei Cookie.