Riconoscimento titoli professionali

Tar Lazio Riconoscimento titoli – Il regime generale di riconoscimento delle qualifiche professionali va applicato nei casi in cui il richiedente, anche se la professione è coperta dal sistema di riconoscimento automatico, per motivi particolari ed eccezionali, non soddisfi le condizioni per beneficiarne. Di conseguenza, come stabilito all’articolo 10 della Direttiva 2005/36, il regime generale di riconoscimento potrebbe essere applicato anche ai dentisti le cui qualifiche non soddisfino le condizioni di una formazione minima e qualora i dentisti non possano beneficiare neanche dei diritti acquisiti. Nell’ambito del regime generale le autorità competenti italiane possono raffrontare la formazione dei dentisti con i loro requisiti nazionali in materia di formazione. Nel caso di differenze sostanziali tra la formazione di base che i dentisti hanno acquisito e i requisiti applicabili in Italia le autorità italiane possono imporre misure compensative prima di riconoscerne la qualifica.Sentenza n. 2340/16

FATTO: C. B. ha impugnato il provvedimento del Ministero della Salute di diniego della richiesta di riconoscimento del titolo di "Doctor medic – in domeniul medicina dentaria – specializarea medicina dentara" rilasciato dall’Università "Titu Maiorescu" di Bucarest.Il ricorrente ha esposto di essersi iscritto nell’ottobre 2004, per l’anno accademico 2004/2005, all’Università di Bucarest, Facoltà di Medicina e Odontoiatria, per il conseguimento del titolo di Dottore medico con specializzazione in Odontoiatria, superando l’esame di lingua romena il 9.12.2008 e conseguendo la laurea il 30.11.2009; quindi il 20 agosto 2010 aveva inoltrato al Ministero della Salute l’istanza di riconoscimento del titolo, ricevendo dapprima il preavviso di diniego e, a seguito della produzione di osservazioni e di ulteriore documentazione, il diniego impugnato, avverso il quale sono state formulate doglianze di violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili.

DIRITTO: Osserva il Collegio come l’odierno ricorrente è stato immatricolato per l’anno accademico 2004/2005– quindi, successivamente al 1 ottobre 2003 – alla Facoltà di Odontoiatria dell’Università Titu Maiorescu di Bucarest ed ha conseguito in data 30.11.2009 il titolo di “doctor medic” con il Diploma di licenza che la Direttiva CE del 2005, allegato V, punto 5.3.2. inserisce nell’elenco dei titoli di formazione conformi alle condizioni minime imposte, nel caso di dentisti, dall’art. 34 (Formazione di dentista di base).Il regime applicabile alla fattispecie in esame, dunque, risulta essere quello di cui all’art. 21 della Direttiva così come recepito con l’art. 31 del D.Lgs. n. 206/2007 (Cfr. Cons. Stato, n. 4272/2015). Sotto tale profilo, del resto, la stessa Direzione Generale del Mercato interno – Unità E4 – della Commissione Europea, con la comunicazione DGGROWD4 AZS/av del 23 aprile 2015, ha ribadito il principio del riconoscimento automatico di cui all’art. 21 della Direttiva 2005/36 dei titoli di formazione di base di dentista la cui formazione sia iniziata dopo il 1 ottobre 2003 precisando che “il regime generale di riconoscimento delle qualifiche professionali va applicato nei casi in cui il richiedente, anche se la professione è coperta dal sistema di riconoscimento automatico, per motivi particolari ed eccezionali, non soddisfi le condizioni per beneficiarne. Di conseguenza, come stabilito all’articolo 10 della Direttiva, il regime generale di riconoscimento potrebbe essere applicato anche ai dentisti le cui qualifiche non soddisfino le condizioni di una formazione minima e qualora i dentisti non possano beneficiare neanche dei diritti acquisiti. Nell’ambito del regime generale le autorità competenti italiane possono raffrontare la formazione dei dentisti con i loro requisiti nazionali in materia di formazione. Nel caso di differenze sostanziali tra la formazione di base che i dentisti hanno acquisito e i requisiti applicabili in Italia le autorità italiane possono imporre misure compensative prima di riconoscerne la qualifica. Le misure compensative dovrebbero però essere proporzionate e, in particolare, tenere conto della pertinente esperienza professionale dei dentisti” e che “se lo Stato membro ospitante nutrisse ancora dubbi fondati dopo aver ricevuto le citate conferme dallo Stato membro che ha rilasciato la qualifica e la pertinente documentazione del richiedente, esso può trattare la domanda di riconoscimento nel contesto del regime generale o di quello di riconoscimento automatico sulla base delle prove disponibili”

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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