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Annullamento della graduatoria nominativa unica di ammissione ai corsi di laurea magistrale in Medicina e chirurgia e in Odontoiatria e protesi dentaria per l’a.a. 2014/2015

Annullamento della graduatoria nominativa unica di ammissione ai corsi di laurea magistrale in Medicina e chirurgia e in Odontoiatria e protesi dentaria per l’a.a. 2014/2015 – Il ricorso deve essere accolto perché nel caso in esame va infatti attribuita rilevanza dirimente alla censura relativa alla violazione dei principi dell’anonimato e della segretezza delle prove concorsuali; va quindi annullata la graduatoria de qua, nella parte in cui esclude i ricorrenti, con consequenziale ammissione degli stessi, anche in sovrannumero, al corso di laurea in medicina e chirurgia, presso le Università di interesse, senza pregiudizio dei candidati utilmente inseriti in graduatoria.

FATTO: F.B. propone ricorso contro il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e delle Ricerca, l’ Università degli Studi di Catania e il Ministero della Salute per l’annullamento  della graduatoria nominativa unica di ammissione ai corsi di laurea magistrale in Medicina e chirurgia e in Odontoiatria e protesi dentaria per l’a.a. 2014/2015 pubblicata in data 22 aprile 2014; dell’avviso pubblicato sul sito dell’Università degli Studi di Catania sui candidati risultati assegnati e prenotati per l’ammissione al corso di laure magistrale in Medicina e chirurgia presso la stessa Università;della prova di ammissione al corso di laurea in Medicina e chirurgia e in Odontoiatria e protesi dentaria tenutasi presso l’Università di Catania in data 8 aprile 2014.

DIRITTO: Con riferimento alle concrete modalità di svolgimento delle prove per l’ammissione al corso di laurea a Medicina e Chirurgia, per l’a.a. 2013/2014 l’effettiva sussistenza dei presupposti tali da integrare, in concreto, la violazione del principio in esame è stata già vagliata da numerosi precedenti giurisprudenziali, tra cui la recente decisione n.15/2005 del 5.01.2005 del Consiglio di Stato, sez. VI, che ha rammentato come nel caso specifico proprio l’amministrazione avesse richiesto, con direttive assunte formalmente, che il documento di identità dei candidati venisse lasciato aperto sul banco, ponendo in evidenza che “nella delicata fase della correzione della prova da parte del consorzio Cineca, il codice apposto sulla scheda dei test, in quanto corrispondente a quello stampigliato sulla scheda anagrafica dei candidati, ben avrebbe potuto consentire l’associazione dell’elaborato al nominativo di ciascun candidato; il che è sufficiente a ritenere violato il principio di imparzialità e trasparenza nello svolgimento delle prove selettive ad evidenza pubblica, la cui osservanza va osservata in astratto, senza cioè prova concreta della sua violazione, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di questo Consiglio di Stato”. Il ricorso va accolto e, per l’effetto, va annullata la graduatoria de qua, nella parte in cui esclude i ricorrenti, con consequenziale ammissione degli stessi, anche in sovrannumero, al corso di laurea in medicina e chirurgia, presso le Università di interesse, senza pregiudizio dei candidati utilmente inseriti in graduatoria

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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