Rifiuto di atti di ufficio

Cassazione Penale – Rifiuto di atti di ufficio – La Corte di Cassazione ha affermato che il medico di pronta disponibilità non può sottrarsi alla chiamata deducendo che, secondo il proprio giudizio tecnico, non sussisterebbero i presupposti dell’invocata emergenza, ma deve recarsi subito in reparto e visitare il malato. Sentenza n. 45928/15

FATTO E DIRITTO: All’imputata era stato contestato di avere, quale medico in servizio presso l’ospedale infantile di  (Omissis) di turno di pronta reperibilità presso il reparto di traumatologia ed ortopedia, indebitamente rifiutato nella notte tra il 25 ed il 26 aprile 2008 di visitare una paziente di nove anni, inviata all’ospedale (Omissis) per una frattura scomposta al gomito e una frattura composta al polso, dovute ad una caduta da un fienile. La Corte di Cassazione ha affermato che il servizio di pronta disponibilità previsto dal D.P.R. n. 348/83 è finalizzato ad assicurare una più efficace assistenza sanitaria nelle strutture ospedaliere ed in tal senso è integrativo e non sostitutivo del turno cosiddetto di guardia, con la conseguenza che esso presuppone, da un lato, la concreta e permanente reperibilità del sanitario e, dall’altro, l’immediato intervento del medico presso il reparto entro i tempi tecnici concordati e prefissati, una volta che dalla Sede ospedaliera ne sia stata comunque sollecitata la presenza. Su questi presupposti, concretandosi l’atto dovuto nell’obbligo di assicurare l’intervento nel luogo di cura, il sanitario non può sottrarsi alla chiamata deducendo che, secondo il proprio giudizio tecnico, non sussisterebbero i presupposti dell’invocata emergenza, ma deve recarsi subito in reparto e visitare il malato. Ne consegue che il rifiuto penalmente rilevante ai sensi del comma 1 dell’art. 328 c.p., si consuma con la violazione del suddetto obbligo e la responsabilità non è tecnicamente connessa all’effettiva ricorrenza della prospettata necessità ed urgenza del’intervento del medico

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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