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Diffamazione ai danni di un primario da parte del direttore generale

Diffamazione ai danni di un primario da parte del direttore generale – La Corte di Cassazione ha affermato che in tema di diffamazione il limite immanente all’esercizio del diritto di critica è essenzialmente quello del rispetto della dignità altrui, non potendo lo stesso costituire mera occasione per gratuiti attacchi alla persona ed arbitrarie aggressioni al suo patrimonio morale, anche mediante l’utilizzo di “argumenta ad hominem". Pertanto non ricorre l’esimente dell’esercizio del diritto di critica politica, che pure tollera l’uso di espressioni forti e toni aspri, ove tali espressioni siano generiche e non collegabili a specifici episodi, risolvendosi in frasi gratuitamente espressive di sentimenti ostili.

FATTO: La M. – nel corso di una seduta del Consiglio Comunale di (OMISSIS), alla quale era stata invitata quale direttore generale del locale ospedale, dovendosi ivi discutere di problematiche relative alla gestione di quella struttura – sostenne che il nuovo primario del reparto di gastroenterologia era subentrato ad un medico "impresentabile", da cui era stato in precedenza diretto il servizio di endoscopia: ciò aveva comportato la necessità, per l’ultimo giunto, di colmare "un gap di preparazione e professionalità", dovuto allo "stato di abbandono" in cui il reparto ed il personale erano stati lasciati, esigenza perseguita malgrado si registrassero le resistenze di coloro che, "per motivi non del tutto nobili", non avevano interesse a che la gastroenterologia funzionasse davvero ed avesse modo di progredire.

DIRITTO: La Corte di Cassazione ha affermato che  in tema di diffamazione "il rispetto della verità del fatto assume, in riferimento all’esercizio del diritto di critica politica, un limitato rilievo, necessariamente affievolito rispetto alla diversa incidenza sul versante del diritto di cronaca, in quanto la critica, quale espressione di opinione meramente soggettiva, ha per sua natura carattere congetturale, che non può, per definizione, pretendersi rigorosamente obiettiva ed asettica. Il limite immanente all’esercizio del diritto di critica è, pertanto, essenzialmente quello del rispetto della dignità altrui, non potendo lo stesso costituire mera occasione per gratuiti attacchi alla persona ed arbitrarie aggressioni al suo patrimonio morale, anche mediante l’utilizzo di argumenta ad hominem". Nel contempo, si è tuttavia precisato che l’esercizio del diritto di critica politica può rendere non punibili espressioni anche aspre e giudizi di per sé ingiuriosi, tesi a stigmatizzare comportamenti realmente tenuti da un personaggio pubblico, ma non può scriminare la falsa attribuzione di una condotta scorretta, utilizzata come fondamento per l’esposizione a critica del personaggio stesso. Pertanto il giudizio espresso dal Direttore generale del locale ospedale  non riguardava soltanto un constatato – e dunque suscettibile di valutazioni soggettive, rispetto a standard personali – difetto di preparazione ed aggiornamento di chi aveva lavorato in quella struttura, prima che venisse affidata ad altro primario, ma anche un connotato specificamente riferito alla persona del querelante, definito "impresentabile". In tema di diffamazione non ricorre l’esimente dell’esercizio del diritto di critica politica, che pure tollera l’uso di espressioni forti e toni aspri, ove tali espressioni siano generiche e non collegabili a specifici episodi, risolvendosi in frasi gratuitamente espressive di sentimenti ostili

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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