CONSIGLIO DI STATO – Indennità di esclusività ai docenti universitari che svolgono attività assistenziale: equiparazione ai medici ospedalieri di pari anzianità e funzione. Il Consiglio di Stato ha chiarito le condizioni per il riconoscimento dell’indennità di esclusiva ai docenti universitari che svolgono attività assistenziale ed ha precisato che tale indennità spetta:
a) in quanto sia intervenuto il convenzionamento delle strutture cui risultano addetti, decorrendo da tale momento (ai sensi degli articoli 39 della legge n. 833 del 1978 e 102, comma 1, del d.P.R. n. 382 del 1980) la correlazione del docente universitario al quadro dell’organico e dell’attività assistenziale del Servizio sanitario nazionale, con le conseguenti connessioni con il trattamento economico della dirigenza medica previste dalla normativa in materia;
b) se in tale ambito abbiano optato per l’attività assistenziale in rapporto di lavoro esclusivo e per i periodi di effettivo svolgimento di tale rapporto;
c) secondo la quantificazione, la decorrenza e la disciplina dell’indennità di esclusività stabilite con i CCNL della dirigenza medica sulla base dell’equiparazione tra le categorie della detta dirigenza e quelle dei docenti universitari in attività assistenziale, non potendo essere attribuito ai docenti universitari in attività assistenziale esclusiva un trattamento economico aggiuntivo per indennità di esclusività superiore a quello del dirigente medico cui siano equiparati
(sentenza nr. 5010/13).
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