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Annullamento della graduatoria nazionale per l’ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia per l’A.A. 2014/2015

Tar Lazio Annullamento della graduatoria nazionale per l’ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia per l’A.A. 2014/2015 con conseguente ammissione della ricorrente in soprannumero. Il Collegio ritiene che va  attribuita rilevanza dirimente alla censura relativa alla violazione dei principi dell’anonimato e della segretezza delle prove. La Sezione ha ritenuto infatti di qualificare “la garanzia e l’effettività dell’anonimato quale elemento costitutivo dell’ interesse pubblico primario al cui perseguimento tali procedure selettive risultano finalizzate”. Il ricorso va accolto in quanto si ritiene violato il principio di imparzialità e trasparenza nello svolgimento delle prove selettive ad evidenza pubblica, la cui osservanza va osservata in astratto, senza cioè prova concreta della sua violazione, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di questo Consiglio di Stato. Sentenza n. 10339/15

FATTO: M. B. propone ricorso contro  il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e l’Università degli Studi di Napoli per l’annullamento della graduatoria unica del concorso per l’ammissione ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria per l’a.a. 2014/2015, della graduatoria del 12/05/14 nella parte concernente l’abolizione del bonus maturità, dei verbali di concorso ed altri atti.

DIRITTO: Nel caso in esame va infatti attribuita rilevanza dirimente alla censura relativa alla violazione dei principi dell’anonimato e della segretezza delle prove concorsuali, con assorbimento delle ulteriori censure dedotte. Invero la Sezione ha ritenuto di qualificare “la garanzia e l’effettività dell’anonimato quale elemento costitutivo dell’ interesse pubblico primario al cui perseguimento tali procedure selettive risultano finalizzate”. Ciò premesso, con riferimento alle concrete modalità di svolgimento delle prove per l’ammissione al corso di laurea a Medicina e Chirurgia, per l’a.a. 2013/2014 l’effettiva sussistenza dei presupposti tali da integrare, in concreto, la violazione del principio in esame è stata già vagliata da numerosi precedenti giurisprudenziali, tra cui la recente decisione n.15/2005 del 5.01.2005 del Consiglio di Stato, sez. VI, che ha rammentato come nel caso specifico proprio l’amministrazione avesse richiesto, con direttive assunte formalmente, che il documento di identità dei candidati venisse lasciato aperto sul banco, ponendo in evidenza che “nella delicata fase della correzione della prova da parte del consorzio Cineca, il codice apposto sulla scheda dei test, in quanto corrispondente a quello stampigliato sulla scheda anagrafica dei candidati, ben avrebbe potuto consentire l’associazione dell’elaborato al nominativo di ciascun candidato; il che è sufficiente a ritenere violato il principio di imparzialità e trasparenza nello svolgimento delle prove selettive ad evidenza pubblica, la cui osservanza va osservata in astratto, senza cioè prova concreta della sua violazione, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di questo Consiglio di Stato”. Pertanto, essendosi le medesime condizioni verificate anche con riferimento alla graduatoria unica nazionale 2014/2015 – e, in particolare, nel caso in esame – il ricorso va accolto e, per l’effetto, va annullata la graduatoria della Seconda Università di Napoli, nella parte in cui esclude parte ricorrente, con consequenziale ammissione della stessa, anche in sovrannumero, al corso di laurea in medicina e chirurgia, senza pregiudizio dei candidati utilmente inseriti in graduatoria).

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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