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Lesioni colpose gravi o gravissime, secondarie a incidenti del traffico: Gli obblighi legali del medico

Nell’ottobre scorso la Federazione, con la Comunicazione 93 ha reso noto che sono stati aperti procedimenti penali a carico di Medici in ordine all’omissione dei referto (art. 365 c.p.) e omissione di denuncia correlati al reato di lesioni personali stradali gravi o gravissime (art. 590-bis c.p.) introdotto con legge 23 marzo 2016 n.41: la normativa, accolta con grande favore mediatico, che inasprisce le pene a carico dei responsabili del cosiddetto “omicidio stradale”.

Nel comunicato si ricorda che l’art. 365 c.p. punisce "chiunque avendo nell’esercizio di una professione sanitaria prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto per il quale si debba procedere d’ufficio, omette o ritarda di riferirne all’Autorità…”.  Nello stesso documento si rammenta anche che l’art. 361 c.p. punisce il pubblico ufficiale che omette o ritarda di denunciare “un reato di cui ha avuto notizia nell’esercizio o a causa delle sue funzioni”.

La legge 23 marzo 2016 n. 41, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24.03.2016 ed entrata in vigore il 25 marzo 2016, introduce i reati di omicidio stradale (Art. 589-bis) e di lesioni personali stradali (Art. 590-bis), commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale prevedendo un inasprimento delle sanzioni rispetto a quanto precedentemente disposto dal Codice Penale in tema di omicidio colposo (Art. 589) e di lesioni personali colpose (Art. 590).

Per quanto riguarda l’omicidio stradale, nella legge non vi sono cambiamenti sostanziali negli obblighi del medico rispetto al reato di omicidio colposo; non altrettanto si può dire per quanto riguarda il reato di lesioni personali stradali gravi o gravissime, di cui all’art. 590-bis.

Se, infatti, per il reato di lesioni personali colpose (Art. 590) era, ed è tutt’ora, prevista la procedibilità a querela della persona offesa, salvo lesioni gravi o gravissime derivanti da fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale (eventualità per cui era già prevista la procedibilità d’ufficio), la nuova fattispecie delle lesioni personali stradali gravi o gravissime, previste dalla nuova legge, comporta la procedibilità d’ufficio.

“Proprio da tale previsione –ricorda il comunicato della Federazione- derivano le più rilevanti ricadute pratiche per il medico che, al verificarsi di lesioni colpose gravi o gravissime secondarie a incidenti del traffico, si troverà nell’obbligo di redigere il referto all’Autorità Giudiziaria (o la denuncia nel caso il sanitario rivesta la qualifica di Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio), pena incorrere nell’omissione di referto (ex art. 365 c.p.), o nell’omissione di denuncia di reato da parte di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio (ex art. 361 -362 c.p.).

A tal proposito si rammenta che il referto all’Autorità Giudiziaria costituisce un obbligo per il sanitario che, nell’esercizio della propria professione, abbia prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto per il quale sia prevista la procedibilità d’ufficio”.

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Fonti
(vedi)


www.torinomedica.com

Autore: Redazione FNOMCeO

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