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Una Legge per una nuova Alleanza terapeutica. Intervista ad Amedeo Bianco

Continuano gli approfondimenti sulla nuova Legge “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie, pubblicata il 18 marzo scorso in Gazzetta Ufficiale.
Dopo l’intervento dell’Onorevole Federico Gelli, relatore del provvedimento alla Camera, che ci ha inquadrato la Legge nel suo background culturale e giuridico, diamo ora la parola al Senator Amedeo Bianco, che ne è stato relatore al Senato, e che ci illustrerà, nel dettaglio, finalità e obiettivi.

Quali sono i punti di forza di questa legge tanto attesa? E quali i punti di debolezza?

La domanda approccia con precisione la portata di questa Legge. Nessuna Legge per definizione è perfetta, ed è corretto valutarla in una prospettiva di punti di forza e di punti di debolezza. Tra i primi, richiamo senz’altro la sua impostazione culturale e civile, laddove ogni ragionamento parte dalla sicurezza delle cure e della persona assistita, per arrivare alla riforma giuridica della responsabilità professionale sia penale che civile, agli obblighi assicurativi, al ruolo dei periti e dei CTU, sino alla delicatissima questione delle linee guida.
Il progetto riformatore affonda dunque le sue radici nei diritti delle persone e nella consapevolezza che il progettare e l’attuare organizzazioni sicure è materia indissolubilmente legata alla tutela della salute.

Può individuare alcuni punti cardine?

Nel dispositivo che concretamente affronta questi profili, mi preme sottolineare lo sforzo di costruire un data base nazionale relativo alle attività di prevenzione e gestione del rischio, alla gestione dei sinistri, alle buone pratiche della sicurezza, al fine non solo di rendere trasparenti, cioè accessibili al pubblico, queste attività ma anche di consentire confronti sui metodi e sui risultati, in una prospettiva di organizzazioni che imparano.

L’indirizzo riformatore dei profili di responsabilità penale e civile dei professionisti e del medico corre all’interno di un sentiero stretto, dovendo rispettare, come è ovvio, i criteri di ragionevolezza costituzionale e quelli dell’equilibrio generale dell’ordinamento, secondo i quali la Legge è uguale per tutti. Hanno fatto, fanno e faranno certamente discutere le soluzioni individuate: in sede penale la non punibilità se il professionista si è attenuto alle raccomandazioni delle Linee Guida e alle Buone pratiche; in sede civile, il cosiddetto doppio binario, responsabilità contrattuale delle strutture sanitarie ed extracontrattuale dei professionisti in queste operanti, con la correlata differenza relativa ai tempi di prescrizione e all’onere probatorio.

E se dovesse, tra tutti, trovare un merito della Legge?

Questa legge, al di là di tutto, fa chiarezza o quantomeno esplicita la volontà del legislatore su materie giuridiche già oggetto di dibattito in sede sia penale che civile, disegnando un contesto normativo che, almeno a mio giudizio, nulla di essenziale sottrae ai diritti dei cittadini di esercitare in ogni giurisdizione la propria azione, a fronte di un danno ritenuto ingiusto.

L’attenzione rivolta dalla Legge al complesso sistema assicurativo e alle altre misure di autogestione della sinistrosità da parte delle aziende sanitarie ha un obiettivo fondamentale, e cioè garantire la solvibilità del risarcimento. Da qui nascono gli obblighi, compreso quello per i professionisti di corrispondere alla tutela della rivalsa per colpa grave, peraltro con un tetto limite del risarcimento pari a tre volte la retribuzione annua.

Veniamo allora ai punti deboli

Tra i punti di debolezza, metterei al primo posto la concreta applicazione della legge, essendo legata  all’emanazione di circa otto decreti. Purtroppo non era possibile fare diversamente, salvo scontare delle rigidità micidiali della legge stessa.

Secondo lei i professionisti come hanno recepito il testo? Ci sono dei passaggi poco chiari che forse ancora adesso possono disorientare i colleghi? Per esempio il rapporto tra il professionista operante nello studio monoprofessionale o all’interno di una struttura ?

Come è facile immaginare, in questi mesi sono state decine le occasioni pubbliche nelle quali ci siamo confrontati con i professionisti. L’impressione che ne ho ricavato è che, quando spiegata senza eccessivi tecnicismi, vengono comprese le caratteristiche innovatrici di questa Legge.

Oggettivamente, qualche passaggio può apparire contorto, ma nel suo insieme gli orientamenti sono forti e chiari e rappresentano il meglio del “possibile” nelle condizioni date.

Riguardo alla differenza tra un’attività professionale svolta all’interno di strutture pubbliche o private o  libero professionali, si crea oggettivamente una differenziazione forte sul piano della responsabilità civile. I liberi professionisti assumono infatti un rapporto diretto con il proprio assistito che, sotto il profilo giuridico, viene unanimemente assimilato al rapporto contrattuale.

Questa condizione non è superabile, se non modificando tutto l’ordinamento civilistico e non solo quello relativo ai medici e alle professioni sanitarie.

Medici e cittadini: quali cambiamenti radicali innesca questa nuova legge? Come cambierà il rapporto con la persona assistita?

Questa Legge non è stata concepita con l’intenzione di essere “contro”, ma anzi ha l’ambizione di essere “per”.

È dunque “per” riportare serenità nel rapporto tra il medico e la persona assistita; “per” garantire la sicurezza delle cure e delle persone; “per” riconoscere che un esito indesiderato di una prestazione condotta secondo le migliori pratiche clinico- assistenziali sia non punibile in sede penale; “per” riconoscere al cittadino che si ritiene vittima di un danno ingiusto subito all’interno di  una struttura più opportunità di agire in sede civile, e cioè: verso la struttura, verso il professionista, verso l’assicurazione degli stessi. È soprattutto “per” garantire che il risarcimento riconosciuto gli venga effettivamente corrisposto e “per” un giudizio, sia penale che civile supportato da collegi di CTU e periti competenti, liberi da conflitti di interessi. E non dobbiamo dimenticare che, nei giudizi sia penali che civili, la prova e il nesso di causalità li definiscono periti e CTU.

È infine una Legge “per” la costruzione di un sistema nazionale di linee guida autorevole, affidabile, espressione della libertà di costruzione dei saperi in medicina e della responsabilità di travasare tali saperi in un sistema di cure sostenibile, equo, e universale.

 

Autore: Redazione FNOMCeO

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