Sulle certificazioni mediche rilasciate dai MMG

Consiglio di Stato Sentenza n. 3694/16Sulle certificazioni mediche rilasciate dai MMG – “Il medico di medicina generale (detto anche medico di base) non è un pubblico dipendente, ma un libero professionista che svolge l’attività per conto del S.S.N. in regime di convenzione e i suoi atti hanno rilevanza pubblicistica solo in quanto compiuti alle condizioni e nei modi previsti dalla convenzione; quest’ultima prevede fra l’altro, com’è noto, che l’attività convenzionata si svolga unicamente nei confronti degli assistiti iscritti nell’apposito elenco”.

DIRITTO: Un certificato medico rilasciato da medici preposti ai servizi di medicina generale (medici di base) o da medici convenzionati (art. 30 accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992), cioè da professionisti autorizzati a eseguire prestazioni nell’interesse del Servizio sanitario nazionale può considerarsi proveniente da “pubblico organismo”, anche se non concernente “soggetti mutuati” mentre se proveniente da un medico libero professionista, non accreditato presso il Servizio sanitario nazionale, non assume i connotati di provenienza da "pubblico organismo”, aggiungendo tuttavia che ai sensi del testo aggiornato del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 recante il riordino della disciplina in materia sanitaria, le regioni assicurano i livelli essenziali e uniformi di assistenza di cui all’articolo 1 (tutela del diritto alla salute, programmazione sanitaria e definizione dei livelli essenziali e uniformi di assistenza) avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende universitarie e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonché di soggetti accreditati ai sensi dell’articolo 8-quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all’articolo 8-quinquies.

Quindi, i medici che esercitano la loro attività nell’ambito del d.lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni rilasciano “documentazione proveniente da organismi pubblici” di cui all’art. 5 del d. lgs. 16 luglio 2012 n. 109. Sembra pertanto evidente che, anche secondo detto parere, è l’ambito di esercizio dell’attività sanitaria in cui interviene, e non lo status (altrimenti) ricoperto dal medico che la rilascia, che costituisce il discrimine per considerare o meno una certificazione medica tra la documentazione proveniente da “pubblico organismo”, agli effetti di cui all’art. 5, del d.lgs. 109/2012. La ratio sottesa all’adozione del termine “organismi pubblici” è proprio quella di includervi anche soggetti, pubblici, privati o municipalizzati che istituzionalmente o per delega svolgono una funzione o un’attribuzione pubblica o un servizio pubblico, e pertanto nella documentazione utile ai fini in parola può farsi rientrare la certificazione medica proveniente da una struttura pubblica, e non idonea quella rilasciata da un medico senza collegamenti con l’esercizio di funzioni sia pur in senso lato pubblicistiche (cfr. Cons. Stato, III, n. 299/2015); in particolare, non può ritenersi dotato del grado di certezza prescritto dalla disciplina della sanatoria, in quanto non sono stati rilasciati nell’esercizio di pubbliche funzioni, un certificato medico redatto in regime di attività libero-professionale e non in quello di medico di base, cioè di soggetto terminale del servizio sanitario nazionale (quindi come organismo pubblico nei sensi suesposti), e con le modalità prescritte in tale ultimo regime (con la precisazione che non si discute della “fede” attribuibile alle attestazioni del medico circa le sue prestazioni, ma della specifica efficacia probante richiesta dalla legge nella particolare fattispecie di cui trattasi, attribuita dalla stessa legge unicamente ad “organismi pubblici”, ai quali non può essere assimilato il medico di base quando agisce al di fuori della funzione “pubblica” che gli è propria in quanto tale; infatti, il medico di medicina generale (detto anche medico di base) non è un pubblico dipendente, ma un libero professionista che svolge l’attività per conto del S.S.N. in regime di convenzione, e i suoi atti hanno rilevanza pubblicistica solo in quanto compiuti alle condizioni e nei modi previsti dalla convenzione; quest’ultima prevede fra l’altro, com’è noto, che l’attività convenzionata si svolga unicamente nei confronti degli assistiti iscritti nell’apposito elenco.

Diverso è invece il caso delle prestazioni sanitarie rese direttamente dalle strutture delle ASL e dalle aziende ospedaliere (servizi di pronto soccorso, ricoveri, etc.), le quali non possono discriminare fra gli utenti in ragione del loro status e del possesso o non possesso di un regolare titolo di soggiorno (cfr. Cons. Stato, III, n. 2408/2015).

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Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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