Il dentista deve sempre verificare le cure precedenti

Cassazione Civile  –  Il dentista deve sempre verificare le cure precedenti. E’ irrilevante che le scorrette devitalizzazioni siano state eseguite personalmente dall’appellato o da altro medico, perché la responsabilità del dott. F. consegue ugualmente, essendo egli tenuto a verificare la congruità delle devitalizzazioni prima di procedere al posizionamento della protesi. (Sentenza n.12871/15)

FATTO: A.C. convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Monza, Sezione distaccata di Desio, il dott. D.F., chiedendo che fosse condannato al risarcimento dei danni conseguenti a sua negligenza professionale nell’esecuzione di una terapia odontoiatrica. la Corte milanese ha rilevato che non vi era prova dell’esistenza di vizi o difetti nella realizzazione della protesi da parte dell’odontoiatra; ciò nonostante, i denti sui quali il dott. F. era intervenuto risultavano devitalizzati in maniera non corretta, con conseguente necessità di rimuovere la protesi stessa, con esborso previsto della somma di euro 4.260,80

DIRITTO: E’ irrilevante che le scorrette devitalizzazioni siano state eseguite personalmente dall’appellato o da altro medico, perché la responsabilità del dott. F. consegue ugualmente, essendo egli tenuto a “verificare la congruità delle devitalizzazioni prima di procedere al posizionamento della protesi”. La Corte di Cassazione ha affermato la corte d’appello con una motivazione congrua ed immune da vizi logici, ha dato conto delle ragioni per le quali ha ritenuto di individuare alcune precise responsabilità nell’operato del professionista. Si tratta, come facilmente si comprende, di un accertamento di merito insuscettibile di nuova valutazione nella presente sede di legittimità; né, d’altra parte, vi è alcuna contraddizione logica nell’affermare che il dott. F. eseguì correttamente il proprio lavoro ma che, tuttavia, operò in modo negligente in quanto non verificò la reale situazione dei denti sui quali andava ad installare le protesi. Il motivo in esame, tendente ad un nuovo e non consentito, esame del merito, è quindi infondato).

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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