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Qualificazione giuridica del medico Convenzionato con il SSN

CassazionePenale sentenza n. 29788/17 –  Qualificazione giuridica del medico Convenzionatocon il SSN – La Corte di Cassazione ha affermato che il Medico convenzionato
con la ASL (e quindi con il Servizio Sanitario Nazionale) riveste la qualifica
di pubblico ufficiale e non quella di Incaricato
di pubblico servizio "poiché  svolge l’attività per mezzo. Di poteri
pubblicistici di certificazione, che si estrinsecano nella Diagnosi e nella
correlativa prescrizione di esami e prestazioni alla Cui erogazione il cittadino
ha diritto presso strutture pubbliche ovvero Presso strutture private
convenzionate".

FATTO E DIRITTO: Con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di Lecce ha confermato quella emessa dal Tribunale di Lecce il 04/04/2012, ribadendo la responsabilità di V.V. a titolo di istigazione alla corruzione (art. 322 c.p., comma 3), attenuata ai sensi dell’art. 323-bis c.p. e art. 612 c.p., n. 4 e confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di otto mesi di reclusione, condizionalmente sospesa, oltre alle statuizioni disposte in favore della parte civile I.A.. L’originaria imputazione era quella di tentata concussione (artt. 56 e 317 c.p.) per avere l’imputato, in qualità di medico di turno presso la Guardia Medica del (OMISSIS), compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco ad indurre lo I. a versargli sotto banco una somma di denaro in luogo del corrispettivo della visita medica che avrebbe dovuto svolgere in favore del padre dello stesso I., soggetto residente fuori della Regione Puglia, prima di prescrivergli un farmaco telefonicamente consigliato dal medico curante e che il paziente non aveva potuto acquistare proprio in assenza di prescrizione medica. La Corte territoriale ha esaminato ma disatteso le doglianze formulate dallo appellante, ribadendo l’attendibilità della versione dei fatti offerta dalla parte civile, prendendo sì atto della natura del rapporto professionale svolto dall’imputato di medico convenzionato con la ASL e tuttavia rilevando l’esercizio di una pubblica funzione nell’attività di visita, diagnosi e certificazione di patologie, correlata o meno alla
prescrizione di determinati farmaci, concretamente espletata nella circostanza. La Corte d’appello ha, infine, condiviso la diversa qualificazione giuridica data al fatto dal giudice di primo grado e la misura della pena inflitta nel limite minimo edittale, previo riconoscimento dell’attenuante speciale di cui all’art. 323-bis e di quella generale di cui all’art. 62 c.p., n. 4. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’imputato, che deduce come al momento del fatto svolgesse attività di libero professionista in regime di lavoro autonomo convenzionato, disciplinata da fonti normative primarie e da accordi di categoria collettivi integrativi e come tale ostativa alla configurabilità sia del reato contestato che di quello ritenuto in sentenza. In altri termini, la condotta ascrittagli di avere sollecitato il pagamento di una somma in nero in luogo della corresponsione dell’importo di Euro 15,00 per la visita ambulatoriale o alternativamente di Euro 25,00 per la visita domiciliare, entrambe prodromiche alla prescrizione in favore del paziente fuori regione del farmaco, non può rilevare ai sensi dell’art. 322 c.p., comma 3, non rivestendo egli al momento del fatto la qualifica di pubblico ufficiale e al massimo potendoglisi addebitare un’omissione di natura meramente fiscale in caso di mancato versamento alla ASL della quota di relativa spettanza. La giurisprudenza di questa Corte di Cassazione ha affermato che il medico convenzionato con la ASL (e quindi con il Servizio Sanitario Nazionale) riveste la qualifica di pubblico ufficiale e non quella di incaricato di pubblico servizio "poiché  svolge l’attività per mezzo di poteri pubblicistici di certificazione, che si estrinsecano nella diagnosi e nella correlativa prescrizione di esami e prestazioni
alla cui erogazione il cittadino ha diritto presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private convenzionate". Né rileva la circostanza che – stando al ricorrente ma non anche alla parte offesa – la prestazione dovesse riguardare un paziente "fuori Regione", atteso che la funzione esplicata dal sanitario nel contesto organizzativo – funzionale di riferimento rimaneva comunque inalterata).

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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