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Concorso del direttore di uno studio medico nell’esercizio abusivo della professione medica

Cassazione Penale  – Concorso del direttore di uno studio medico nell’esercizio abusivo della professione medica – La Corte di Cassazione ha ribadito che il direttore di uno studio medico, che non accerti che un soggetto operante nella struttura da lui diretta sia in possesso del titolo abilitante, risponde di concorso nel reato previsto dall’art. 348 c.p. con la persona non titolata.(Sentenza n. 20312/15)

FATTO: Con  sentenza del 29 ottobre 2012 la Corte d’appello di Milano ha confermato la sentenza del 2 febbraio 2012 con la quale il tribunale della stessa città ha condannato, all’esito del giudizio abbreviato, F.V. e R.A alla pena di mesi uno e giorni dieci di reclusione ciascuno per il reato di esercizio abusivo della professione medica (ex. artt. 40 e 348 cod. pen.), accertati l’11 giugno 2009, per aver consentito  F.V e R.A, nelle rispettive qualità di direttore sanitario e di responsabile medico dello studio, alle dipendenti C.R e V.G di esercitare la professione medica, ed in particolare, di effettuare terapie di medicina fisica e riabilitazione anche in loro assenza, pur essendo a conoscenza del fatto che esse erano sprovviste del prescritto diploma di laurea.

DIRITTO: La Corte di Cassazione ha rilevato che la Corte d’appello di Milano ha bene evidenziato, per un verso, come possa ritenersi provata alla luce delle emergenze processuali la condotta omissiva contestata ai due responsabili medici, rispettivamente direttore e responsabile degli atti medici della struttura, che consentiva la realizzazione dell’evento e segnatamente l’operato abusivo delle due dipendenti, per altro verso, come gli imputati non abbiano fornito prova di avere operato in conformità alle regole di diligenza atte a prevenire l’evento ed, in particolare, di aver impartito ai dipendenti prescrizioni, da seguire obbligatoriamente in caso di assenza del responsabile medico, per le terapie da somministrare ai pazienti e all’utilizzo della strumentazione. Al riguardo la Corte di Cassazione ha ribadito che il direttore di uno studio medico, che non accerti che un soggetto operante nella struttura da lui diretta sia in possesso del titolo abilitante, risponde di concorso nel reato previsto dall’art. 348 c.p. con la persona non titolata (oltre che di cooperazione, ex art. 113 cod. pen., negli eventuali fatti colposi da quest’ultima persona commessi, se derivati dalla mancanza di professionalità del collaboratore e prevedibili secondo l’id quod plerumque accidit

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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