Trasferimenti da Università straniere

Tar Lazio Sentenza n. 5544/16 – Trasferimenti da Università straniere – Il Tar Lazio ha affermato che la limitazione del previo superamento dei test preselettivi per i corsi di laurea a numero chiuso sia legittima solo con riferimento all’accesso al primo anno del corso di studi e non, invece, per quanto riguarda le richieste di trasferimento ad anni successivi al primo, anche qualora la richiesta di trasferimento avvenga da parte di studenti provenienti da Università straniere e a prescindere dall’eventuale finalità elusiva del c.d. “numero chiuso” in ambito nazionale.

FATTO E DIRITTO – I ricorrenti propongono ricorso contro il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e delle Ricerca e l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata  per l’annullamento del provvedimento di cui al prot. n. 0019222 del 3 luglio 2014 con il quale l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata ha negato il trasferimento del ricorrente I. presso quell’Ateneo provenendo dall’Università “Nostra Signora del Buon Consiglio di Tirana”, in assenza del test di ammissione nonché di ogni altro atto successivo, presupposto e prodromico e per l’annullamento in parte qua del D.R. n. 364 del 7 febbraio 2014 recante bando di concorso di cui al d.m. 5 febbraio 2014, n. 85 che disciplina le modalità per la partecipazione alla prova di ammissione ove non consente il trasferimento dall’estero ed ove interpretato nel senso di ritenersi applicabile anche agli studenti di anni successivi al primo provenienti da Atenei esteri che chiedono la concessione al trasferimento in Italia.

Il Tar Lazio ha affermato che l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, ponendo fine ad un tormentato periodo di contrasti giurisprudenziali (che hanno visto principalmente contrapporsi l’orientamento della sezione III bis Tar del Lazio a quello della VI Sezione del Consiglio di Stato, ribaltato in un secondo momento con l’ordinanza n. 1718 del 2014), ha chiarito come la corretta interpretazione dell’art.4 della legge 2 agosto 1999, n. 264, sia quella, sempre sostenuta dalla Sezione III bis del Tar Lazio, secondo cui la limitazione del previo superamento dei test preselettivi per i corsi di laurea a numero chiuso sia legittima solo con riferimento all’accesso al primo anno del corso di studi e non, invece, per quanto riguarda le richieste di trasferimento ad anni successivi al primo, anche qualora la richiesta di trasferimento avvenga da parte di studenti provenienti da Università straniere e a prescindere dall’eventuale finalità elusiva del c.d. “numero chiuso” in ambito nazionale.

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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