Legge sull’autismo: pro e contro

Via libera della Camera per il Disegno di Legge sull’Autismo, che ora torna al Senato per l’approvazione definitiva. Respinti tutti gli emendamenti, la discussione si è conclusa con 296 voti favorevoli e 6 contrari.

Messe in chiaro, all’art. 1, le finalità del provvedimento (“garantire la tutela della salute, il miglioramento delle condizioni di vita e l’inserimento nella vita sociale delle persone con disturbi dello spettro autistico”, così come previsto in materia dalla risoluzione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite A/RES/67/82 del 12 dicembre 2012), l’art. 2 esplicita la necessità di aggiornare le linee guida conformemente all’evoluzione della letteratura scientifica e tenendo conto della persistenza della condizione autistica “in tutte le età della vita”. La sezione dedicata alle politiche regionali (art. 3) riprende quanto espresso dai precedenti provvedimenti – le Linee Guida n. 21 dell’Istituto Superiore di Sanità, del 2011, e le Linee di Indirizzo della Conferenza Unificata Stato-Regioni, del 2012 – prevedendo per esempio la creazione di “unità funzionali multidisciplinari”, la definizione di interventi terapeutici “basati sulle migliori evidenze scientifiche disponibili”, “la continuità dei percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali nel corso della vita della persona”, nonché “l’incentivazione di progetti dedicati alla formazione e al sostegno delle famiglie” e “la promozione di progetti finalizzati all’inserimento lavorativo di soggetti adulti”.

Rispetto a una sindrome dalla sintomatologia complessa come lo spettro autistico, cui soltanto in anni molto recenti si sono affiancati affinamento degli strumenti diagnostici e razionalizzazione delle indicazioni terapeutiche (con il campo ancora ampiamente scoperto, in Italia, ad approcci non validati, carenza nella formazione, servizi a macchia di leopardo) la legge è stata in generale accolta con favore dalle associazioni di familiari. Paiono di rilievo, oltre ai richiami all’evidenza scientifica dei trattamenti, i riferimenti all’età adulta e alla continuità delle cure (criticità tuttora ricorrente è proprio la “scomparsa” della patologia – e della relativa presa in carico – nel passaggio dall’adolescenza all’età adulta).

Secondo la nota diffusa dall’Angsa (Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici), la legge sarebbe il “tassello mancante” rispetto ai provvedimenti approvati in materia negli ultimi anni.

Come invece rilevano il CSA (Coordinamento Sanità e Assistenza tra i movimenti di base) e il Coordinamento Autismo Piemonte, che includono complessivamente oltre una trentina di realtà associative, il tassello che manca è un altro ed è di ordine economico. I nodi da sciogliere per rendere operativa la legge sarebbero due: da una parte l’art. 4 (“clausola di invarianza finanziaria”), secondo cui l’attuazione della legge non deve procurare “nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”, dall’altra lo stesso art. 3, secondo cui l’inclusione delle prestazioni destinate allo spettro autistico nei Livelli Essenziali di Assistenza dovrà avvenire nel “rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica e tenuto conto del nuovo Patto per la Salute 2014-2016”. Approvato esattamente un anno fa (10 luglio 2014), il Patto stabilisce che le cure socio-sanitarie relative all’area della non autosufficienza siano subordinate alla disponibilità economiche delle Regioni (commi 1 e 2 dell’art. 6). Che in caso di casse vuote saranno quindi autorizzate a ignorare la legge. 

Autore: Redazione FNOMCeO

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