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Tutela della salute – Non incorre nel reato di favoreggiamento il medico che cura il latitante

Cassazione PenaleTutela della salute – Non incorre nel reato di favoreggiamento il medico che cura il latitante – In tema di favoreggiamento ascritto ad un soggetto esercente la professione sanitaria, la situazione di illegalità in cui versa il soggetto che necessita di cure non può costituire in nessun caso ostacolo alla tutela della salute. Nell’intersecarsi di esigenze tutte costituzionalmente tutelate (il diritto alla salute per un verso, cui si contrappone l’interesse pubblico sotteso ad un puntuale esercizio dell’attività di amministrazione della giustizia ed all’accertamento di fatti penalmente rilevanti sanzionati), i valori legati all’integrità fisica rendono necessariamente recessivi quelli contrapposti e finiscono per imporre comunque l’intervento sanitario. Il medico ha infatti il dovere giuridico di assistere chiunque abbia necessità delle sue prestazioni professionali, a prescindere dal modo e dall’ambiente in cui le cure poi vengono prestate. Sentenza 38281/15

FATTO: Tizio e Caio sono stati condannati dal Tribunale di Torre Annunziata alla pena di giustizia perché ritenuti colpevoli del reato di cui all’art. 378 cod. pen. loro ascritto. La Corte di Appello ha confermato la decisione assunta in primo grado dal Tribunale. Contro tale decisione propongono ricorso in Cassazione gli imputati. Dalla sentenza impugnata emerge che Tizio, contattato telefonicamente da una sua paziente per apprestare a domicilio un intervento chirurgico ad un terzo soggetto che necessitava di cure urgenti, non potendo provvedere in tal senso perché l’intervento richiesto era estraneo alle sue specifiche competenze professionali, deviava la richiesta verso il collega medico Caio [….]. Caio recatosi a domicilio del soggetto che necessitava le cure, constatata la presenza di una ferita da arma da fuoco, provvedeva al chiesto intervento sanitario senza poi procedere a segnalare il tutto agli organi di polizia competenti.

DIRITTO: Dinanzi ad una richiesta di cure, urgenti e correlate a situazioni nelle quali si pone seriamente in discussione l’integrità fisica del soggetto che le rivendica, la situazione di illegalità in cui versa quest’ultimo e le stesse dinamiche in fatto che causalmente hanno provocato la patologia oggetto dell’intervento sanitario, eventualmente correlate ad un fatto illecito possibile oggetto di attività di indagine, non assumono alcun rilievo ostativo rispetto all’obbligo del medico di intervenire: la primaria rilevanza costituzionale dei valori della vita e della salute, che vengono in gioco, e, dunque, la doverosità della prestazione professionale, rendono, infatti, esente da sanzione penale la condotta del sanitario che presti cure in situazioni siffatte e valgono a differenziarne la posizione da quella di qualsiasi altro soggetto che, con la propria condotta, finisca per aiutare un terzo, garantendone la latitanza o favorendolo nell’eludere le investigazioni. Nell’intersecarsi di esigenze tutte costituzionalmente tutelate (il diritto alla salute per un verso, cui si contrappone l’interesse pubblico sotteso ad un puntuale esercizio dell’attività di amministrazione della giustizia ed all’accertamento di fatti penalmente rilevanti sanzionati), i valori legati all’integrità fisica rendono necessariamente recessivi quelli contrapposti e finiscono per imporre comunque l’intervento sanitario. Pertanto in tema di favoreggiamento ascritto ad un soggetto esercente la professione sanitaria, la situazione di illegalità in cui versa il soggetto che necessita di cure non può costituire in nessun caso ostacolo alla tutela della salute. Per contro, la condotta del sanitario chiamato ad esercitare il dovere professionale di tutela della salute del cittadino non può esorbitare il limite della diagnosi e della terapia, onde lo stesso non deve porre in essere condotte “aggiuntive” di altra natura che travalichino tale limite e siano finalizzate soggettivamente e oggettivamente a far eludere la persona assistita alle investigazioni dell’Autorità o a sottrarla alle ricerche di quest’ultima, giacché in siffatta ipotesi risultano integrati gli estremi del favoreggiamento. La Corte di Cassazione rileva che l’art. 378 c.p., nel punire chiunque aiuta taluno a sottrarsi alle ricerche dell’Autorità, non impone un obbligo di favorire ricerche e indagini; sanziona piuttosto i comportamenti di chi, fuori dal concorso nel reato presupposto, aiuta un terzo a sottrarsi alle ricerche dell’Autorità o ad eluderne le indagini. La Corte di Cassazione afferma infine che il medico ha il dovere giuridico di assistere chiunque abbia necessità delle sue prestazioni professionali, a prescindere dal modo e dall’ambiente in cui le cure poi vengono prestate).

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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