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Corte di Cassazione Penale: condotta negligente del medico

CORTE DI CASSAZIONE PENALE – Colpa medica: condotta negligente del medico. La nuova previsione del decreto Balduzzi che incentra sulla colpa lieve del sanitario un’ipotesi che ne esclude la responsabilità penale trova applicazione solo per i comportamenti imperiti e non anche per quelli negligenti (sentenza nr. 36347/14).

FATTO: 1. La mattina del —- T.C. rimase coinvolto in un sinistro stradale nel quale riportò gravi lesioni da politrauma. Giunto alle ore 10,06 presso l’ospedale —-, il T. venne sottoposto dal medico di guardia, Dott. F., ad una prima visita sommaria e ad un’ecografia che individuò un possibile pneumotorace a destra, in concordanza con quanto già rilevato dal medico del 118 che aveva eseguito un primo soccorso in strada. Vennero richieste alcune consulenze specialistiche ed esami strumentali, tra le quali anche la consulenza rianimatoria della dottoressa C., medico anestesista, e la consulenza chirurgica del dr. P.. Quest’ultimo diagnosticò la presenza di un enfisema sottocutaneo della parete laterale dell’emitorace destro, sicché venne eseguita una radiografia urgente del torace, che confermò la diagnosi, evidenziando l’iniziale deviazione a sinistra del mediastino, in assenza di falde di pneumotorace nei segni di contusione polmonare. Il T. venne quindi trasferito presso il locale CTO per l’esecuzione di una Tac, accompagnato dalla dr.ssa C..Nell’esecuzione dell’esame il T. ebbe un primo e poi un secondo arresto cardiaco, letale, che i successivi accertamenti hanno posto in relazione causale con un pneumotorace iperteso insorto quando il paziente si trovava presso il CTO. 2. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Cagliari ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Cagliari, sezione distaccata di Iglesias, con la quale la C. è stata giudicata responsabile del decesso del T..Secondo il giudizio concorde dei giudici di merito, la condotta della C. fu conforme alle legis artis e a regole di generica prudenza, diligenza e perizia sin quando il paziente era stato presso l’ospedale (OMISSIS). All’inverso, durante la successiva permanenza presso il CTO, la dr.ssa C. aveva omesso di effettuare una tempestiva diagnosi di pneumotorace iperteso e di eseguire delle semplici manovre terapeutiche, quali l’introduzione di un tubo di drenaggio, che sarebbero valse a salvare il T., così cagionandone la morte. Conclusivamente alla C. si è ascritto di aver sottovalutato la gravità della situazione, omettendo negligentemente di considerare i dati convergenti verso l’insorgenza di un pneumotorace iperteso.

DIRITTO: La Corte di Appello ha ritenuto che non possa trovare applicazione al caso in esame la novella legislativa introdotta dal decreto Balduzzi perché ricorrente un comportamento negligente, mentre le linee guida di cui alla ricordata normativa contengono solo regole di perizia. La Corte di Cassazione ha rilevato che correttamente, quindi, la Corte di Appello ha precisato che il comportamento ascritto alla C. va ascritto al novero delle condotte negligenti e pertanto non vi è luogo all’applicazione dell’art. 3 del decreto Balduzzi (D.L. 13 settembre 2012, n. 158, art. 3 – conv. in L. 8 novembre 2012, n. 189). La nuova previsione, per contro, incentra sulla colpa lieve del sanitario un’ipotesi che ne esclude la responsabilità penale; ma – secondo la puntualizzazione già operata da questa Corte – solo per i comportamenti imperiti e non anche per quelli negligenti (Sez. 4, n. 11493 del 24/01/2013 – dep. 11/03/2013, Pagano, Rv. 254756). Sicché, non è possibile, oggi, richiamare la linea interpretativa espressa ad esempio dalla sentenza Di Lella, pretendendo di conseguire in forza di questa gli effetti previsti dal c.d. D.L. Balduzzi senza che sussistano tutti gli elementi della fattispecie delineata dal legislatore.

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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