Rifiuto atti di ufficio

Cassazione Penale  – Rifiuto atti di ufficio – Non sussiste il reato di cui all’art. 328 c.p. per il medico che ometta di consegnare alla collega tutto il materiale in suo possesso concernente il servizio di emergenza sanitaria territoriale di cui era stata nominata dirigente, nonostante uno specifico ordine di servizio in tal senso. La Corte di Cassazione ha infatti affermato che per il reato di cui all’art. 328 del codice penale si rende necessaria una richiesta scritta che assume la natura e la funzione tipica della diffida ad adempiere, dovendo la stessa essere rivolta a sollecitare il compimento dell’atto o l’esposizione delle ragioni che lo impediscono. L’assenza di idonea diffida scritta rende non configurabile il delitto di cui all’art. 328 c.p.Sentenza n. 41818/15

FATTO E DIRITTO: E’ stato rigettato il ricorso proposto da D.R.I., direttore di struttura semplice,  contro due colleghi superiori ritenuti colpevoli della fattispecie di cui all’art. 328 c.p. (Rifiuto di atti d’ufficio: Omissione). I due erano imputati di avere, nelle loro rispettive qualità e in concorso tra loro, posto in essere condotte reiterate e in violazione del contratto collettivo nazionale di lavoro dell’area della dirigenza medica e veterinaria volte ad arrecare un danno ingiusto a D.R.I. , impedendo alla stessa di esercitare le prerogative afferenti al ruolo apicale conferitole. In particolare un superiore è accusato di aver omesso di consegnare alla dottoressa D.R.I. tutto il materiale in suo possesso concernente il servizio di emergenza sanitaria territoriale di cui era stata nominata dirigente, nonostante uno specifico ordine di servizio in tal senso. D.R.I. sostiene che tale inadempimento sarebbe derivato dalla cocente delusione sofferta dal collega per essersi visto privare dopo un lungo periodo della guida del Servizio e del suo timore di uno scrutinio esterno circa il lamentevole stato della struttura prodotto dalla sua precedente gestione. La Corte di Cassazione ha però affermato che per il reato di cui all’art. 328 del codice penale si rende necessaria una richiesta scritta che assume la natura e la funzione tipica della diffida ad adempiere, dovendo la stessa essere rivolta a sollecitare il compimento dell’atto o l’esposizione delle ragioni che lo impediscono. Ne consegue che il reato si consuma quando, in presenza di tale presupposto, sia decorso il termine di trenta giorni senza che l’atto richiesto sia stato compiuto, o senza che il mancato compimento sia stato giustificato. Con riferimento al caso di specie la Corte di Cassazione ha rilevato che la sentenza impugnata evidenzia che all’ordine di servizio in data 9.6.2008 hanno fatto seguito solo le informali richieste della ricorrente. L’assenza di idonea diffida scritta rende non configurabile il delitto di cui all’art. 328 c.p

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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