Consiglio di Stato Ordinanza n. 1662/17 – Prescrizione di vaccinazioni obbligatorie per l’accesso agli asili – Il Consiglio di Stato ha evidenziato come la vaccinazione sia suggerita dalla probabilità di contrarre malattie. Anzi, in questa prospettiva, la tutela della salute pubblica, in particolare della comunità in età prescolare, assume un valore dirimente, che prevale sulle prerogative sottese alla responsabilità genitoriale. Pertanto la prescrizione di vaccinazioni obbligatorie per l’accesso agli asili deve ritenersi coerente con il sistema normativo generale in materia sanitaria e con le esigenze di profilassi imposte dai cambiamenti in atto.
FATTO E DIRITTO: SD e MF propongono ricorso contro il Comune di Trieste e nei confronti dell’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste per la riforma della sentenza del Friuli Venezia Giulia, sede di Trieste, n. 20/2017, con cui è stato respinto il ricorso proposto dagli odierni appellanti per l’annullamento della delibera del Consiglio Comunale di Trieste n 72 del 28 novembre 2016 recante modifiche al Regolamento comunale per i servizi della prima infanzia ed educativi comunali, avente ad oggetto l’introduzione dell’assolvimento dell’obbligo vaccinale quale requisito di accesso ai servizi educativi comunali per l’età da 0 a 6 anni. La prescrizione di vaccinazioni obbligatorie per l’accesso ai servizi educativi comunali, oltre ad essere coerente con il sistema normativo generale in materia sanitaria e con le esigenze di profilassi imposte dai cambiamenti in atto (minore copertura vaccinale in Europa e aumento dell’esposizione al contatto con soggetti provenienti da Paesi in cui anche malattie debellate in Europa sono ancora presenti), non si pone in conflitto con i principi di precauzione e proporzionalità. La vaccinazione sia suggerita dalla probabilità di contrarre malattie. Anzi, in questa prospettiva, la tutela della salute pubblica, in particolare della comunità in età prescolare, assume un valore dirimente, che prevale sulle prerogative sottese alla responsabilità genitoriale. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Terza, respinge la domanda cautelare).