Medici Competenti

Medici competenti – La Corte di Cassazione ha affermato che “non v’è dubbio che il medico competente, in ragione del complesso di obblighi di collaborazione e di controllo in materia di prevenzione rischi e sorveglianza sanitaria, come delineato dalla normativa di settore, sia tenuto, proprio in ragione di ciò, all’osservanza degli obblighi tra cui deve essere individuato quello della sorveglianza sanitaria sulla base dei rischi indicati nell’art. 167, 168 e nell’allegato XXXIII e dunque dei rischi da sovraccarico biomeccanico”.

FATTO E DIRITTO: Con sentenza emessa in data 2 marzo 2015, il Tribunale di Brescia, a seguito di opposizione a decreto penale, ha condannato B.L. in ordine al reato di cui all’art. 25 lett. b) D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, perché, in qualità di medico competente della SMA spa non provvedeva a programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria per tutti i lavoratori esposti a rischio per l’apparato muscolo-scheletrico, in particolare a quelli esposti a sovraccarico biomeccanico degli arti superiori da movimenti e sforzi ripetuti, alla pena di Euro 200 di ammenda, ed ha assolto imputato reato di cui all’art. 25, lett. a), D.Lgs. cit..

L’art. 25 del D.Lgs. n. 81/08 stabilisce gli obblighi in capo al medico competente, delegato dal datore di lavoro, e alla lett. b) prevede un obbligo di programmazione e di sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41, attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati. La Corte di Cassazione ha affermato che non v’è dubbio che il medico competente, in ragione del complesso di obblighi di collaborazione e di controllo in materia di prevenzione rischi e sorveglianza sanitaria, come delineato dalla normativa di settore, sia tenuto, proprio in ragione di ciò, all’osservanza degli obblighi tra cui deve essere individuato quello della sorveglianza sanitaria sulla base dei rischi indicati nell’art. 167, 168 e nell’allegato XXXIII e dunque dei rischi da sovraccarico biomeccanico. Diversamente argomentando si vanificherebbe la ratio di prevenzione in materia di salute e sicurezza del lavoro.

Ciò detto, il B.L. aveva indicato, pur in termini "incerto" e comunque basso, il rischio da sovraccarico biometrico degli arti superiori per sforzi e movimenti ripetuti, da cui la necessità della programmazione e della sorveglianza sanitaria per tale specifico rischio che non risulta essere stata presa in considerazione nelle modifiche del DVR. L’aver individuato, pur in termini incerti o comunque bassi, il rischio specifico e il non aver previsto la sorveglianza sanitaria per lo stesso integra la violazione di legge contestata e per la quale il B. non può invocare a sua scusa l’inesistenza di un obbligo di previsione della sorveglianza medesima per lo specifico rischio che egli stesso aveva comunque considerato sussistente.

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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