Cassazione Civile – Protesi dentaria e difformità e vizi dell’opera – Decadenza dall’azione per mancata tempestiva denuncia dei lamentati vizi – L’autonomia ed il carattere materiale della applicazione della protesi, specie se provvisoria, non é il risultato di un contratto di complessa prestazione di opera professionale intellettuale (per il quale è esclusa la decadenza ex art. 2226 c.c. ), bensì l’oggetto della semplice prestazione, come nell’ipotesi per cui è causa, di un odontotecnico. (Sentenza n. 4912/15)
FATTO: —– riteneva di aver patito dei danni a seguito all’applicazione di una protesi dentaria da parte di M. Conveniva, quindi, il M. stesso in giudizio con citazione del 5 maggio 1994 innanzi al Tribunale di Isernia, chiedendo la condanna del convenuto al pagamento – a titolo di risarcimento del danno – di una somma quantificata in L. 20 milioni. Costituitosi in giudizio il convenuto eccepiva la decadenza dall’azione per mancata tempestiva denuncia dei lamentati vizi e, nel merito, stante la loro inesistenza, instava per il rigetto dell’avversa domanda attrice. Con sentenza del 20 marzo 2003 il Tribunale di Isernia – Sezione Stralcio accoglieva la domanda e condannava il M. a pagare all’attrice la somma di L. 21 milioni, oltre interessi. Avverso la suddetta decisione interponeva appello il M. chiedendo la riforma dell’impugnata sentenza.
DIRITTO: Ciò detto deve immediatamente evidenziarsi che, nella concreta fattispecie per cui si ricorre, la paziente ebbe a lamentare non l’inesistenza della fornitura della protesi e, quindi, l’inadempimento, prospettando solo dei difetti della medesima protesi. Deve poi, con riguardo ai suddetti quesiti, osservarsi che, nella specifica ipotesi in giudizio, trovava applicazione l’art. 2226 c.c. con la relativa prevista ipotesi di decadenza. Infatti, come già chiarito da questa Corte con nota pronuncia (Cass. civ., Sez. 3, Sent. 23 luglio 2002, n. 10741), la detta norma, "che regola i diritti del committente per il caso di difformità e vizi dell’opera non è applicabile nell’ipotesi di contratto di prestazione di opera professionale intellettuale". La medesima esclusione di applicabilità non ricorre – viceversa – per il caso di applicazione di protesi dentaria allorchè la stessa assuma il carattere di opera materiale ed autonoma. Tale carattere, proprio come nella fattispecie in esame, ricorre quando l’autonomia ed il carattere materiale della applicazione della protesi, specie se provvisoria, non sia il risultato di un contratto di complessa prestazione di opera professionale intellettuale (per il quale è esclusa la decadenza ex art. 2226 c.c. ), bensì l’oggetto della semplice prestazione, come nell’ipotesi per cui è causa, di un odontotecnico, al quale ebbe a rivolgersi la parte a suo tempo attrice. Pertanto il motivo del ricorso va rigettato.