Medici ex condotti

Consiglio di Stato Sentenza n. 95/17 – Medici ex condotti – Il Consiglio di Stato ha affermato che per il ricorrente l’esercizio dell’opzione fra rapporto di lavoro a tempo definito o a tempo pieno non aveva determinato l’effetto della perdita dello status di ex medico condotto, e che da ciò consegue l’esclusione del rigido automatismo del regime di incompatibilità dettato dall’art. 4, comma 7, della legge n. 412/1991. Pertanto in ordine alla posizione di status deve essere disposta, ora per allora, la riassunzione in impiego con ogni effetto sulla ricostruzione di carriera.

FATTO E DIRITTO: Il dott. S., ex medico condotto già in servizio a tempo definito presso l’USL n. 40 di Taormina, ha impugnato dinanzi al TAR Lazio i provvedimenti con cui l’USL lo aveva diffidato a rimuovere l’incompatibilità con il rapporto di medico convenzionato e a formulare opzione ex art. 4, comma 7, della legge 412/1991 (nota prot. 09766 in data 8 luglio 1994) e poi, in mancanza di opzione, l’aveva dichiarato decaduto dall’impiego (deliberazione n. 853 in data 2 agosto 1994). Con sentenza n. 6889/2009 il T.A.R. del Lazio ha respinto il ricorso. Questa Sezione, con sentenza n. 1792/2014, ha riformato la sentenza del TAR, affermando (sulla scorta di quanto deciso in caso analogo con la sentenza n. 4653/2012) che per il ricorrente l’esercizio dell’opzione fra rapporto di lavoro a tempo definito o a tempo pieno non aveva determinato l’effetto della perdita dello status di ex medico condotto, e che da ciò consegue l’esclusione del rigido automatismo del regime di incompatibilità dettato dall’art. 4, comma 7, della legge n. 412/1991 (fatti salvi gli ulteriori provvedimenti della USL e i diritti consequenziali del ricorrente). L’art. 4, comma 7, della legge n. 412/1991 prevede che “con il Servizio sanitario nazionale può intercorrere un unico rapporto di lavoro. Tale rapporto è incompatibile con ogni altro rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, e con altri rapporti anche di natura convenzionale con il Servizio sanitario nazionale. Il rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale è altresì incompatibile con l’esercizio di altre attività o con la titolarità o con la compartecipazione delle quote di imprese che possono configurare conflitto di interessi con lo stesso. L’accertamento delle incompatibilità compete, anche su iniziativa di chiunque vi abbia interesse, all’amministratore straordinario della unità sanitaria locale al quale compete altresì l’adozione dei conseguenti provvedimenti. Le situazioni di incompatibilità devono cessare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. A decorrere dal 1° gennaio 1993, al personale medico con rapporto di lavoro a tempo definito, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è garantito il passaggio, a domanda, anche in soprannumero, al rapporto di lavoro a tempo pieno. In corrispondenza dei predetti passaggi si procede alla riduzione delle dotazioni organiche, sulla base del diverso rapporto orario, con progressivo riassorbimento delle posizioni soprannumerarie. L’esercizio dell’attività libero-professionale dei medici dipendenti del Servizio sanitario nazionale è compatibile col rapporto unico d’impiego, purché espletato fuori dell’orario di lavoro all’interno delle strutture sanitarie o all’esterno delle stesse, con esclusione di strutture private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale. Le disposizioni del presente comma si applicano anche al personale di cui all’articolo 102 del D.P.R. n. 382/80. Per detto personale all’accertamento delle incompatibilità provvedono le autorità accademiche competenti. Resta valido quanto stabilito dagli articoli 78, 116 e 117 D.P.R. 28 novembre 1990, n. 384.  In sede di definizione degli accordi convenzionali di cui all’articolo 48 l. n. 833/78,  è definito il campo di applicazione del principio di unicità del rapporto di lavoro a valere tra i diversi accordi convenzionali”. Il dott. S. ha chiesto l’ottemperanza al giudicato, e questa Sezione, con sentenza n. 6180/2014 (in linea con le conclusioni di cui alle precedenti sentenze n. 3640/2013 e n. 5907/2013, intervenite in ordine al suddetto caso analogo) ha stabilito che spetta all’ASP di Messina (succeduta nei rapporti già facenti capo all’USL n. 40) ogni adempimento per il ripristino del rapporto e la ricostruzione di carriera (con obbligazione in solido, quanto alla provvista dei mezzi economici, della Regione Siciliana). In sostanza, nella sentenza si è affermato che:(a) – in ordine alla posizione di status, va disposta, ora per allora, la riassunzione in impiego con ogni effetto sulla ricostruzione di carriera;(b) – sul piano economico, spetta al ricorrente il pagamento delle somme corrispondenti al trattamento di attività – costituito dagli assegni fissi e continuativi – non percepiti per l’indebita interruzione del rapporto di lavoro con decorrenza dal momento in cui con il d.m. 4 novembre 1994 si è determinato l’effetto risolutivo del rapporto; rientra nelle voci retributive ordinarie anche l’ indennità di specificità medica – introdotta dall’art. 54 del C.C.N.L. del 1996 e mantenuta nei successivi rinnovi contrattuali – che caratterizza a regime la posizione funzionale del dirigente medico, quale componente essenziale del trattamento economico in relazione alla pluralità di compiti di diagnosi, assistenza, cura, nonché di organizzazioni peculiari alla qualifica; resta invece esclusa ogni altra competenza accessoria che, per il suo carattere, saltuario, indennitario e aggiuntivo, presuppone l’effettività della prestazione lavorativa;(c) – dalle somme in tal modo quantificate va detratto ogni importo “aliunde perceptum” dal ricorrente per eventuali altri rapporti di lavoro subordinato costituitisi durante il periodo di assenza dall’impiego e, segnatamente, ogni provento percepito per prestazioni sanitarie in rapporto convenzionale eccedenti il massimale consentito in costanza di rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze del servizio sanitario regionale (rese possibili solo per l’assenza in fatto del rapporto di lavoro che la sentenza n. 1792/2014 ha ricostituito con effetto ex tunc);(d) – la restitutio in integrum esplica effetto con riguardo anche alla costituzione della posizione contributiva e previdenziale, in corrispondenza del periodo per il quale sussiste il titolo al trattamento di attività.(e) – sulle somme dovute spettano gli accessori per interessi e rivalutazione monetaria (per il calcolo dei quali la sentenza ha anche precisato le modalità).

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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