Responsabilità medica nell’intervento di routine

Responsabilità medica – Intervento di routine – La Corte di Cassazione ha affermato che in caso di prestazione professionale medico-chirurgica di routine, spetta al professionista superare la presunzione che le complicanze siano state determinate da omessa o insufficiente diligenza professionale o da imperizia, dimostrando che siano state, invece, prodotte da un evento imprevisto ed imprevedibile secondo la diligenza qualificata in base alle conoscenze tecnico-scientifiche del momento.

FATTO E DIRITTO
: P.R. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Casale Monferrato l’ASL (Omissis) chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti da essa attrice a causa dell’intervento chirurgico al quale era sottoposta il 28.3.2001. Deducueva che, lamentando dolore persistente alle dita della mano sinistra, si era rivolta alla divisione di ortopedia dell’ASL 21 di (Omissis), ove veniva formulata la diagnosi di “IV dito a scatto mano sinistra”; successivamente, il 28.3.2001, veniva sottoposta ad intervento di “tenolisi” in regime di Day Hospital; perdurando dolore e rigidità del dito operato, dopo ulteriori esami ed accertamenti, la P.R. affrontava presso altra struttura un nuovo intervento di “tenolisi del flessore” e di “ricostruzione della puleggia”, successivamente reiterato stante la persistenza dei sintomi; dopo un ulteriore intervento che non si rilevò risolutivo, la paziente veniva sottoposta ad “amputazione modellante del IV raggio”.

Per consolidata giurisprudenza, ove sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e/o del medico per l’inesatto adempimento della prestazione sanitaria, il danneggiato deve fornire la prova del contratto (o del contatto), dell’aggravamento della situazione patologica (o dell’insorgenza di nuove patologie) e del relativo nesso di causalità con l’azione o l’omissione dei sanitari, restando a carico dell’obbligato la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che questi esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile; tuttavia l’insuccesso o il parziale successo di un intervento di routine o, comunque, con alte probabilità di esito favorevole, implicano di per sé la prova dell’anzidetto nesso di causalità, giacché tale nesso, in ambito civilistico, consiste anche nella relazione probabilistica concreta tra comportamento ed evento dannoso, secondo il criterio del “più probabile che non”.

Inoltre, in caso di prestazione professionale medico-chirurgica di routine, spetta al professionista superare la presunzione che le complicanze siano state determinate da omessa o insufficiente diligenza professionale o da imperizia, dimostrando che siano state, invece, prodotte da un evento imprevisto ed imprevedibile secondo la diligenza qualificata in base alle conoscenze tecnico-scientifiche del momento.

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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