CONSIGLIO DI STATO – Aumento delle tariffe delle prestazioni professionali dei medici in regime di intramoenia: le Organizzazioni sindacali mediche non sono legittimate ad intervenire nell’impugnativa.
FATTO: Sia le Associazioni che i medici impugnano la delibera di Giunta regionale n. 3 del 9.1.2012, con cui la Regione Umbria ha stabilito, tra le altre misure, di assoggettare ad un aumento del 29% la tariffa professionale per ogni singola prestazione resa dai medici in regime intramoenia, quale “misura di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie”, in alternativa al ticket sulla ricetta di euro 10, in applicazione dell’art. 1, comma 796, lett. p) e p-bis) della l. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) e dell’accordo stipulato il 30.12.2011 tra la Regione Umbria, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ed il Ministero della Salute. Inoltre, sia i medici ricorrenti, che le Associazioni sindacali (con motivi aggiunti), impugnano gli atti emanati dall’Azienda Ospedaliera di Perugia e dalle ASL controinteressate aventi ad oggetto l’applicazione della misura introdotta con la DGR 3/2012. Lamentano la violazione della norma contenuta nella legge finanziaria 2007, in quanto la delibera regionale impugnata avrebbe imposto un ticket aggiuntivo, non previsto dalla norma statale, sulla libera professione intramoenia, pur non rientrando essa nei livelli essenziali di assistenza (LEA) garantiti dal SSN alla generalità dei cittadini. La misura avrebbe natura di vera e propria tassa, diretta a finanziare la spesa generale sanitaria, in pregiudizio dei medici che svolgono l’attività intramuraria rispetto ai medici esercenti in privato, in violazione di norme costituzionali. I medici ricorrenti si dolgono anche che le misure adottate ledono i loro interessi in quanto aggravano il costo finale delle prestazioni libero-professionali erogate in regime di intramoenia rendendole sensibilmente meno accessibili e introducendo gravi effetti distorsivi sul piano della concorrenza nel rapporto tra prestazioni libero-professionali, tant’è che si sarebbero registrate notevoli contrazioni nel volume delle prestazioni.
DIRITTO: il TAR ha accolto i ricorsi, dopo aver rigettato le eccezioni delle Amministrazioni intimate sul difetto di giurisdizione e sull’inammissibilità dei gravami per asserito difetto di legittimazione a ricorrere ed interesse ad agire. Il TAR ha affermato che le misure introdotte hanno natura tributaria o para-tributaria ed avrebbero dovuto essere introdotte mediante legge dello Stato. Il TAR ha ritenuto, pertanto, sussistente “l’interesse degli istanti a ripristinare il confronto concorrenziale con i medici che prestano la propria opera privatamente, confronto mutilato dall’introduzione del contestato prelievo coattivo nella misura del 29 % del costo di ogni singola prestazione” . Il Consiglio di Stato ha invece rilevato che “ i ricorsi proposti dalle Associazioni sindacali non sono ammissibili, perché il provvedimento impugnato introduce misure atte ad incidere sul valore della prestazione di una categoria di medici, quelli che prestano attività intramoenia e, pertanto, coinvolgono interessi di una sola parte di iscritti, potenzialmente anche in conflitto con la restante parte dei medici libero professionisti rappresentati. Né è sostenibile che la distorsione della concorrenza che deriverebbe dalla misura introdotta legittima la proposizione del ricorso in favore dell’intera categoria professionale medica rappresentata, essendo tale “lesività”, oltre che del tutto ipotetica e indimostrata, eccessivamente fumosa e generica” (sentenza nr. 474/14).