Cassazione Civile Sentenza n. 243/17 – Medico specialista in ginecologia – Mancata prescrizione amniocentesi – Inadempimento del medico – La cattiva esecuzione della prestazione da parte del (Omissis) ha in ogni caso precluso alla (Omissis) la possibilità di conoscere lo stato del feto fin dal momento in cui si rivolse al medesimo. “Si configura certamente un’efficacia causale dell’inadempimento per quella parte del danno che si individui come determinata dalla perdita di chance di conoscere lo stato del feto prima dell’esito della gravidanza”.
DIRITTO: Qualora risulti che un medico specialista in ginecologia, cui una gestante si sia rivolta per accertamenti sulle condizioni della gravidanza e del feto, non abbia adempiuto correttamente la prestazione per non avere prescritto l’amniocentesi ed all’esito della gravidanza il feto nasca con una sindrome che quell’accertamento avrebbe potuto svelare, la mera circostanza che, due mesi dopo quella prestazione, la gestante abbia rifiutato di sottoporsi all’amniocentesi, non elide l’efficacia causale dell’inadempimento quanto alla perdita della chance di conoscere lo stato di gravidanza fin dal momento in cui si è verificato e, conseguentemente, ove la gestante lamenti di avere subito un danno alla salute psico-fisica, per avere avuto la sorpresa della condizione patologica del figlio solo al termine della gravidanza, la perdita di quella chance dev’essere considerata una parte di quel danno ascrivibile all’inadempimento del medico. Pertanto la cattiva esecuzione della prestazione da parte del (Omissis) ha in ogni caso precluso alla (Omissis) la possibilità di conoscere lo stato del feto fin dal momento in cui si rivolse al medesimo. Si configura certamente un’efficacia causale dell’inadempimento per quella parte del danno che si individui come determinata dalla perdita di chance di conoscere lo stato del feto prima dell’esito della gravidanza).
(articolo pubblicato il 12-01-2017)