Linee guida pratiche radiologiche clinicamente sperimentate – interrogazione e risposta del Governo

Revisione delle linee guida per le procedure inerenti alle
pratiche radiologiche clinicamente sperimentate adottate dal Ministero
della Salute
– Nella interrogazione si chiede quali iniziative
urgenti il Ministro interrogato intenda adottare al fine di pervenire
alla riapertura del tavolo per la riscrittura delle linee guida per le
procedure inerenti alle pratiche radiologiche clinicamente sperimentate
che rispondano ad obiettivi di sicurezza e qualità delle procedure,
utilizzo integrato di risorse umane e tecnologie secondo principi di
evidenza scientifica e sostenibilità economica e rispetto della pari
dignità di tutti gli esercenti le professioni sanitarie coinvolti nel
percorso radiologico.   

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO intervenuto nella seduta della Commissione Affari Sociali del 23.06.16
risponde all’interrogazione rilevando che le linee guida per le
procedure inerenti le pratiche radiologiche clinicamente sperimentate,
pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n.  261 del 9 novembre 2015, sono
state adottate al termine di un lungo e articolato percorso, pienamente
partecipato e condiviso dalle associazioni professionali dell’area
radiologica: Società Italiana di Radiologia Medica (SIRM), Associazione
Italiana di Neuroradiologia (AINR), Associazione Italiana di Medicina
Nucleare (AIMN), Associazione Italiana di Fisica Medica (AIFM),
Associazione Italiana di Radioterapia Oncologica (AIRO), Federazione
Nazionale Tecnici Sanitari di Radiologia Medica (FTSRM), Sindacato
Nazionale di Area Radiologica (SNR), previo parere favorevole del
Consiglio Superiore di Sanità, espresso all’unanimità nella seduta del
13 ottobre 2015. Il decreto legislativo n.  187 del 2000, riprendendo
il dettato normativo europeo, prevede che ogni esposizione avvenga
sotto la responsabilità clinica di un medico specialista, e attribuisce
al medico radiologo, sulla base della richiesta del medico prescrivente,
“la competenza sulla scelta delle metodologie e tecniche idonee ad
ottenere il maggior beneficio clinico con il minimo detrimento
individuale e la valutazione sulla possibilità di utilizzare tecniche
sostitutive non basate su radiazioni ionizzant
i”. Al Tecnico
Sanitario di Radiologia Medica (TSRM), nel pieno rispetto della sua
autonomia professionale, sono invece demandati (letteralmente delegati
dallo specialista, secondo la direttiva 97/43/Euratom ed il decreto
legislativo n. 187 del 2000) gli aspetti pratici della conduzione
dell’esame. In tale quadro di riferimento, le linee guida del 9 novembre
2015, contengono indicazioni tecniche finalizzate all’applicazione
uniforme dei principi fondamentali di protezione sanitaria del paziente,
stabiliti dal decreto legislativo n.  187 del 2000.

Ecco
perché, le linee guida non eccedono la potestà legislativa statale, e
non incidono sull’organizzazione dei servizi – sanitari, in capo alle
Regioni, limitandosi a fornire indicazioni tecnico-operative.
Rappresentano una opportuna, se non necessaria, iniziativa del Ministero
della salute a fronte di una ravvisata condizione di disomogeneità nel
territorio nazionale, che ha dato origine anche a contenzioso, con
pronunciamenti discordanti da parte degli organi giurisdizionali. Le
linee guida non hanno effetto penalizzante sui medici prescrittoti e sui
TSRM; il ruolo di questi ultimi è anzi particolarmente valorizzato ed
ampliato, attraverso la loro individuazione come soggetti titolati alla
conduzione degli esami radiologici e il superamento del concetto della
“delega”. Per quel che attiene alle criticità segnalate in relazione
all’utilizzo della teleradiologia, le linee guida non intendono in alcun
modo limitarne lo sviluppo, ma garantirne un utilizzo appropriato; sono
coerenti con il documento dell’ISS “Linee guida per l’assicurazione di
qualità in tele radiologia
”. Precisa infine che le linee guida nella
parte dedicata al regime ambulatoriale, prevedono che: “in tutte le
strutture territoriali, della ASL, della ASO, dei privati accreditati e
non, dove si svolgono attività di diagnostica per immagini in regime
ambulatoriale, deve essere prevista in organico, durante lo svolgimento
dell’attività, la presenza di almeno un Medico radiologo e di TSRM in
numero proporzionale agli accessi e alla tipologia dell’attività svolta.
Il Medico radiologo provvede a valutare l’anamnesi, a informare il
paziente sui rischi e benefici dell’esame e raccogliere il consenso
informato, con possibilità a suo giudizio di ritenere non giustificata
la prestazione richiesta dal prescrivente e modificarla”.

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

Documenti allegati:

© 2023 - FNOMCeO All Rights Reserved. Via Ferdinando di Savoia, 1 00196 ROMA CF: 02340010582

Impostazioni dei Cookie.