Per la Federazione la validità del decreto di riconoscimento dei titoli non comunitari è legata all’iscrizione all’Albo entro due anni dal rilascio del decreto stesso; nel caso in cui venga meno il requsito dell’iscrizione, come in caso di cancellazione, è necessaria una nuova richiesta di riconoscimento; il Ministero della Salute contrariamente a questa considerazione della FNOMCeO ha stabilito che il decreto di riconoscimento, indipendentemente dalla circostanza che il sanitario sia stato in un secondo momento cancellato dall’Ordine, non perde la sua efficacia qualora il professionista abbia effettuato una prima iscrizione entro due anni dal rilascio del decreto stesso.
Comunicazione a cura di Lucia Castigliego – Ufficio
LegaleFNOMCeO
Autore: Redazione FNOMCeO