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Riconoscimento dell’equivalenza al diploma universitario di fisioterapista del titolo di massofisioterapista

Riconoscimento dell’equivalenza al diploma universitario di fisioterapista del titolo di massofisioterapista – Il Tar Lazio ha affermato che il regolamento ministeriale ha confermato che, a regime, solo il diploma universitario di fisioterapista può abilitare all’esercizio della relativa professione e, regolando in via transitoria il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento, ha ancora una volta ribadito che con decreto interministeriale vengono individuati i diplomi in precedenza conseguiti che possano considerarsi equipollenti al nuovo titolo universitario ai fini dell’esercizio dell’attività professionale e dell’ammissione ai pubblici concorsi.

FATTO  E DIRITTO: Viene proposto ricorso contro il Ministero della Salute e Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’annullamento- degli atti di diniego – enumerati in ricorso e versati in atti – indirizzati individualmente ai ricorrenti, con cui il Ministero della Salute comunica il non accoglimento dell’istanza di riconoscimento dell’equivalenza al diploma universitario di fisioterapista del titolo di massofisioterapista. In sede di riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell’art. 1 della legge n. 421/1992, l’art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nel quadro delle nuove regole di formazione universitaria del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione, demandava al Ministro della sanità l’individuazione delle figure professionali da formare e dei relativi profili e disponeva che “i corsi di studio relativi alle figure professionali individuate ai sensi del presente articolo e previsti dal precedente ordinamento che non siano stati riordinati ai sensi del citato art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, sono soppressi entro due anni a decorrere dal 1° gennaio 1994, garantendo, comunque, il completamento degli studi agli studenti che si iscrivono entro il predetto termine al primo anno di corso”. Nella sostanza, il regolamento ministeriale ha confermato che, a regime, solo il diploma universitario di fisioterapista può abilitare all’esercizio della relativa professione e, regolando in via transitoria il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento, ha ancora una volta ribadito che con decreto interministeriale vengono individuati i diplomi in precedenza conseguiti che possano considerarsi equipollenti al nuovo titolo universitario ai fini dell’esercizio dell’attività professionale e dell’ammissione ai pubblici concorsi. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso proposto lo respinge).

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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