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Ammissione al Corso triennale di formazione specifica in medicina generale per il triennio 2014/2017

Tar Lazio Sentenza n. 9858/16 – Ammissione al Corso triennale di formazione specifica in medicina generale per il triennio 2014/2017 –  La formazione specifica in medicina generale costituisce formazione post laurea, non di carattere universitario. Il diploma di cui si tratta non consiste in una "specializzazione" perché viene conseguito all’esito di corsi organizzati ed attivati dalle regioni o dalle province autonome e non dalle scuole di specializzazione delle facoltà universitarie di medicina e chirurgia, che sono diretti alla "formazione" e non alla "specializzazione" dei medici ai fini dell’esercizio dell’attività di medico chirurgo di medicina generale nell’ambito del Servizio Sanitario Regionale.

FATTO E DIRITTO
: A. S., P. S. propongono ricorso contro il Ministero della Salute per l’annullamento della graduatoria unica del concorso per l’ammissione al Corso triennale di formazione specifica in medicina generale per il triennio 2014/2017 nella quale parte ricorrente risulta collocato oltre l’ultimo posto utile e, quindi, non ammesso al corso ivi comprese le successive revisioni e rettifiche. I ricorrenti chiedono il risarcimento in forma specifica, o comunque il risarcimento del danno da perdita di chance e chiedono l’ammissione in sovrannumero sulla base della legge n. 401 del 29 dicembre 2000 e senza borsa di studio. Formulano pure istanza istruttoria e cautelare e chiedono l’accoglimento del ricorso.

Il legislatore ha inteso disciplinare due differenti situazioni: quella per l’accesso al Servizio Sanitario Nazionale previa formazione di durata triennale e quella per l’accesso alla attività di medico specialista che non necessariamente va ad incardinarsi in un posto del Servizio Sanitario Nazionale, pur potendo concorrervi se in possesso di una specializzazione conseguita presso una Università anche straniera. A tal fine i contingenti dei posti disponibili per l’accesso ai corsi di formazione per l’ingresso nel SSN sono determinati dalle Regioni e dalle Province Autonome “nell’ambito delle risorse disponibili e dei limiti concordati con il Ministero della salute. La determinazione dei contingenti consegue ad una previsione triennale del fabbisogno, effettuata sulla base delle effettive esigenze, correlate sia al numero degli iscritti alle graduatorie regionali per la medicina convenzionata ancora non occupati, sia alle previsioni dei pensionamenti dei medici in servizio ed alla verifica delle zone carenti e relativi posti disponibili, in base al rapporto ottimale previsto dagli accordi nazionali vigenti” (art. 1 comma 2 del D.M. del 2006).

Non vi sarà forse il bisogno di sottolineare che il corso di formazione in Medicina generale è finalizzato per il medico ad essere iscritto, qualora lo superi, nelle “graduatorie regionali per la medicina convenzionata” allo scopo di coprire i posti vacanti nelle zone carenti, mentre lo scopo del medico che aspira ad essere iscritto ad una specializzazione è quello di conseguire il titolo da spendere poi in tutte le occasioni per le quali sia previsto, anche per l’esercizio privato della professione. Per lo stretto legame sussistente tra il contingente di posti disponibile per i corsi di formazione in medicina generale che vengono determinati dalle Regioni e dalle Province Autonome ed il numero degli iscritti alle graduatorie regionali per la medicina convenzionata ancora non occupati, non avrebbe senso prevedere una sorta di doppio passaggio per una graduatoria nazionale per accedere al corso di formazione per poi rientrare nella graduatoria regionale opzionata in ragione del raggiungimento del titolo di medico specialista in medicina generale, posto che oltre tutto i candidati possono presentare la domanda esclusivamente presso la Regione nella cui graduatoria hanno interesse ad inserirsi e per una sola regione o provincia autonoma, disposizione questa recata dall’art. 6 comma 1 del Regolamento e non impugnata dai ricorrenti.

La Corte Costituzionale con la sentenza 14 dicembre 2001, n. 406, ha infatti affermato che la formazione specifica in medicina generale costituisce formazione post laurea, non di carattere universitario. Allo stesso modo, C. di S., V, 28 gennaio 2009, n. 465, ha affermato che il diploma di cui si tratta non consiste in una "specializzazione" perché viene conseguito all’esito di corsi organizzati ed attivati dalle regioni o dalle province autonome, e non dalle scuole di specializzazione delle facoltà universitarie di medicina e chirurgia, che sono diretti alla "formazione" e non alla "specializzazione" dei medici ai fini dell’esercizio dell’attività di medico chirurgo di medicina generale nell’ambito del Servizio Sanitario Regionale”. Nel prosieguo la III sezione dell’Alto Consesso, in ordine alla “regionalità” delle graduatorie di ammissione ha evidenziato che: “Il Ministero ha voluto sottolineare il ruolo delle regioni, rilevando come “la formazione professionale di cui si discute è effettivamente e strettamente legata alla peculiarità del territorio” “tanto è vero che – nell’ambito dei corsi di formazione – vengono comunque affrontati argomenti e tematiche che, pur rispondenti a una comune radice formativa, sono tuttavia pur sempre riconducibili alle particolarità locali” (così la memoria difensiva dell’Avvocatura dello Stato). “La rilevanza locale dei corsi di cui si tratta è dimostrata dal fatto che le borse di studio spettanti ai candidati ammessi sono a carico delle regioni e province autonome, alle quali è integralmente demandata l’organizzazione dei corsi. “Rileva il Collegio che il legislatore ha costruito il sistema sul riconoscimento della responsabilità, finanziaria e organizzativa, delle regioni e province autonome, e tale impostazione è stata recepita nel decreto ministeriale impugnato”.

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Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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