Un emendamento al DDL Lorenzin per il riordino delle Professioni Sanitarie, per ribadire chiaramente, nero su bianco, che l’esercizio dell’Odontoiatria è riservato ai soli iscritti all’Albo e alle Stp, anch’esse iscritte all’Albo nella sezione speciale, e per regolamentare la pubblicità sanitaria. È quello proposto dall’Onorevole Pierpaolo Vargiu e reso pubblico con il fascicolo del 23 maggio.
Un emendamento fortemente voluto e appoggiato da Cao, Andi e Aio e che si inserisce nella strategia comune per un’Odontoiatria che sia veramente al servizio della salute dei cittadini, e non sottoposta a perverse logiche di guadagno.
“Dopo l’approvazione al Senato del DdL Concorrenza che contiene l’articolo sul direttore sanitario per le società, serviva a nostro parere una norma che ribadisse chiaramente che l’esercizio dell’odontoiatria è consentito esclusivamente a chi è in possesso dell’abilitazione professionale ed alle società secondo quanto previsto dall’articolo 10 della legge n° 183 del 12 novembre 2011, ovvero le StP”, spiegano all’unisono il Presidente Nazionale Andi Gianfranco Prada e il Presidente Nazionale Aio, Fausto Fiorile .
“Abbiamo sottoposto il problema ad alcuni parlamentari – continua Prada – che hanno esaminato il nostro invito a presentare un emendamento al DdL Lorenzin che, con chiarezza, indichi chi può esercitare l’odontoiatria e regolamenti l’informazione pubblicitaria. Peraltro seguendo quanto ribadito anche dalle recenti circolari e pareri del Ministero dello Sviluppo Economico”.
Ma cosa succederà, se l’emendamento sarà approvato, alle altre società che, nell’attuale vuoto normativo, stanno già operando nel settore dell’Odontoiatria? Potranno continuare a esercitare, ma solo se iscritte a una distinta sezione speciale dell’Albo Odontoiatri e saranno soggette, al pari delle Stp, al regime disciplinare dell’Ordine.
“Nessuna sanatoria o legittimazione ad operare, ma un compromesso necessario per evitare il licenziamento dei dipendenti coinvolti – spiegano ancora i Sindacati.
“Questo risultato è un altro esempio di convergenza virtuosa tra le rappresentanze ordinistiche e quelle sindacali – commenta il Presidente della Cao nazionale, Giuseppe Renzo -. L’emendamento Vargiu va finalmente a normare una questione delicata e complessa ma di vitale importanza per l’Odontoiatria, ancor più se dovesse passare il DDL Concorrenza. Qui non si tratta soltanto di difendere la professione, è in gioco la salute dei nostri pazienti, che sarebbero i primi a farne le spese se interessi occulti e minoritari dovessero innestarsi su possibili ambiguità normative”.
ART. 13-bis.
(Disposizioni per l’esercizio delle professione odontoiatrica e regolamentazione delle strutture societarie e commerciali che si occupano di servizi odontoiatrici).
1. La professione sanitaria di odontoiatra viene esercitata da coloro che sono in possesso del diploma di laurea in odontoiatria e protesi dentaria e della relativa abilitazione all’esercizio professionale, conseguita a seguito del superamento di apposito esame di Stato, e da coloro che sono iscritti all’Albo Odontoiatri in base alle norme della legge n. 409 del 1985 e successive modificazioni.
2. L’attività odontoiatrica può essere esercitata in forma societaria secondo quanto previsto dall’articolo 10 della legge 12 novembre 2011 n. 183, con prestazioni professionali erogate in via esclusiva dai soci abilitati, costituenti maggioranza di due terzi per numero e titolarità di quote sociali, con iscrizione all’Ordine e alla sezione speciale di Albo, secondo le modalità previste dal decreto ministeriale 8 febbraio 2013 n. 34.
3. Nella prima applicazione della presente legge, le società già esercenti attività odontoiatrica, costituite secondo i modelli regolati dai titoli V e VI del libro V del Codice Civile, hanno l’obbligo di iscrizione a distinta sezione speciale dell’Albo Odontoiatri entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge e sono soggette, al pari delle società tra professionisti, al regime disciplinare dell’Ordine al quale risultino iscritte, ai sensi dell’articolo 10 comma 7 della legge 12 novembre 2011 n. 183. Tali società, tuttavia, non possono essere cedute, a qualsiasi titolo, anche gratuito, se tale cessione non determina il realizzarsi delle condizioni tutte previste dell’articolo 10 della legge n. 183 del 2011 e successive modificazioni.
4. Le sanzioni disciplinari a carico delle società tra professionisti e delle società esercenti attività odontoiatrica di cui ai precedenti commi 2 e 3 per mancato rispetto delle disposizioni di carattere de- ontologico derivante da violazione di discipline normative o regolamentari verranno definite con apposito decreto del Ministro della salute, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Ai fini di garantire una corretta informazione pubblicitaria a tutela dei pazienti, gli Odontoiatri e le Società operanti in ambito odontoiatrico sono tenuti al rispetto delle norme sulla pubblicità sanitaria stabilite dal Codice Deontologico emanato dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei medici e odontoiatri. Il mancato rispetto costituisce illecito disciplinare punito secondo le sanzioni previste per gli esercenti e per le Società, secondo le modalità definite con apposito decreto del Ministro della salute da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Autore: Redazione FNOMCeO