Figlio nato morto e responsabilità medica

Figlio nato morto e responsabilità medica  – La U.S.L. risponde (ex art. 1228 c.c.) per il fatto imputabile alle proprie strutture e ai propri dipendenti. Gli effetti della responsabilità gravante sulla USL per il fatto dei propri dipendenti si estendono ad ogni profilo di danno patrimoniale e non patrimoniale che sia conseguenza immediata e diretta dell’evento di danno causato dall’operato dei sanitari.

FATTO: Cr.Va. e S.L. convennero in giudizio l’Azienda ASL Roma (OMISSIS) per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti per il fatto che il loro primo figlio era nato morto, assumendo che ciò era dipeso dalla condotta dei sanitari dell’Ospedale di (OMISSIS), che avevano ricoverato la partoriente soltanto quando la gravidanza era giunta quasi al decimo mese di gestazione ed avevano ritardato i necessari interventi. Il Tribunale accolse la domanda, condannando la ASL al risarcimento dei danni, quantificati in oltre 500.000,00 Euro in favore dell’attrice ed in oltre 100.000,00 Euro in favore del S..

DIRITTO: Va escluso che i sanitari dipendenti della USL, benché possibili responsabili in solido, siano anche litisconsorti necessari, giacché la solidarietà passiva da luogo a rapporti scindibili, senza che ricorra un’ipotesi di litisconsorzio necessario passivo (cfr. Cass. n. 8413/2014). 3.1. Le censure sono infondate nella parte in cui la ricorrente si discosta dal pacifico orientamento secondo cui la U.S.L. risponde (exart. 1228 c.c.) per il fatto imputabile alle proprie strutture e ai propri dipendenti; sono inoltre inammissibili nella parte in cui sollecitano una diversa valutazione dei fatti (anche circa l’individuazione delle cause del decesso) in difetto della prospettazione di specifici vizi motivazionali. A prescindere dalla confusa individuazione della categoria del ‘danno riflessò (quello liquidato è un danno non patrimoniale per il figlio nato morto, oltre che per il pregiudizio biologico accertato in capo a ciascun attore), le censure sono infondate nella parte in cui pretendono di vanificare gli effetti della responsabilità gravante sulla USL per il fatto dei propri dipendenti, che si estende – ovviamente – ad ogni profilo di danno patrimoniale e non patrimoniale che sia conseguenza immediata e diretta dell’evento di danno causato dall’operato dei sanitari. Va considerato che il danno non patrimoniale non può che essere liquidato in via equitativa e che tale valutazione ha da tempo trovato un utile parametro di riferimento nelle note tabelle che sono state elaborate dagli uffici giudiziari per assicurare una tendenziale omogeneità di trattamento fra situazioni analoghe; com’è noto, al fine di assicurare il massimo grado di uniformità, questa Corte è poi pervenuta a riconoscere alle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano valenza generale di "parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agliartt. 1226 e 2056 c.c., salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l’abbandono

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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