Cassazione Civile Sentenza n. 1089/18 – IRAP Professionisti – La Corte di Cassazione, respingendo il ricorso del contribuente, ha affermato che il presupposto dell'”autonoma organizzazione”, richiesto dall’art. 2 del d.lgs. n. 446 del 1997, ricorre quando il professionista responsabile dell’organizzazione si avvalga, pur senza un formale rapporto di associazione, della collaborazione di un altro professionista (nella specie, del coniuge), stante il presumibile intento di giovarsi delle reciproche competenze, ovvero della sostituibilità nell’espletamento di alcune incombenze, sì da potersi ritenere che il reddito prodotto non sia frutto esclusivamente della professionalità di ciascun componente dello studio.
FATTO E DIRITTO: Nella controversia concernente l’impugnazione da parte di M. P., esercente la professione di avvocato, dell’avviso di accertamento relativo all’IRAP, versata nell’anno 2007, la C.T.R. Liguria, con la sentenza indicata in epigrafe, nell’accogliere l’appello dell’Ufficio quanto alla debenza dell’IRAP da parte del contribuente, ha riformato la decisione di primo grado che aveva rigettato il ricorso del contribuente ritenendo che, sulla base degli elementi acquisiti, il legale avesse utilizzato in modo permanente altro professionista legale per l’espletamento dell’attività professionale, tanto integrando il requisito dell’autonoma organizzazione. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR Liguria, affidato ad un motivo. L’Agenzia delle entrate ha depositato controricorso, mentre il ricorrente ha depositato memoria. Giova premettere che il contrasto giurisprudenziale formatosi sulla res controversa è stato, di recente, composto dalle Sezioni Unite di questa Corte le quali, con la sentenza n. 9451/16, hanno statuito, con riguardo al presupposto dell’IRAP, il seguente principio di diritto: il requisito dell’autonoma organizzazione -previsto dall’art.2 del d.lgs. 15 settembre 1997, n.446-, il cui accertamento è rimesso al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive. Questa Corte, inoltre ha precisato che il presupposto dell'”autonoma organizzazione”, richiesto dall’art. 2 del d.lgs. n. 446 del 1997, ricorre quando il professionista responsabile dell’organizzazione si avvalga, pur senza un formale rapporto di associazione, della collaborazione di un altro professionista (nella specie, del coniuge), stante il presumibile intento di giovarsi delle reciproche competenze, ovvero della sostituibilità nell’espletamento di alcune incombenze, sì da potersi ritenere che il reddito prodotto non sia frutto esclusivamente della professionalità di ciascun componente dello studio (Cass.n. 1136/2017) Orbene, nel caso di specie la CTR ha ritenuto integrato l’elemento dell’autonoma organizzazione in relazione alla Ric. 2016 n. 23926 sez. MT – ud. 06-12-2017 -3- contitolarità dello studio legale del contribuente con la di lui coniuge, anche in assenza di prova circa il carattere associato dello studio professionale. Ancorché la parte ricorrente abbia dedotto che la creazione di un’associazione professionale di fatto integrasse una mera supposizione, non risulta in alcun modo che il professionista abbia dimostrato l’irrilevanza di tale fattore rispetto alla sussistenza del requisito dell’autonoma organizzazione. Né può revocarsi in dubbio che siffatto onere probatorio, incombendo sul contribuente, avrebbe dovuto sostanziarsi nella piena dimostrazione dell’assenza di rilevanza dell’attività del coniuge avvocato rispetto alla produzione di reddito e, conseguentemente, dell’assenza del requisito dell’autonoma organizzazione, invece indubbiamente conclamato dalla presenza, all’interno del medesimo studio, di un altro legale capace di rafforzare, attraverso le proprie competenze, l’offerta dell’altro collega con il quale opera in regime di contitolarità come ritenuto, con accertamento di fatto non sindacabile, dalla stessa CTR. Sulla base di tali considerazioni, il ricorso va rigettato).