Cassazione Penale Sentenza N. 41893/2019 – Responsabilità medica

La Corte di Cassazione ha assolto un medico del 118 che ha omesso di compiere tutte le manovre di rianimazione necessarie sul paziente con esigue percentuali di salvezza. In particolare la Corte di Cassazione ha rilevato che “le esigue percentuali di salvezza ricollegate al comportamento doveroso omesso non consentono, quindi, di affermare che, se tale condotta fosse stata tenuta, l’evento non si sarebbe verificato con probabilità confinante con la certezza né in considerazione del sapere scientifico, né alla luce della caratterizzazione del fatto storico. Invero, dai dati esposti dai giudici di merito emerge, al contrario, con evidenza, senza alcuna necessità di ulteriori accertamenti o di altre valutazioni, che l’inosservanza della regola cautelare ha privato la vittima di marginali chanches di sopravvivenza, sicché la causalità potrebbe ritenersi sussistente in base alla teoria dell’aumento del rischio, ma non a quella del condizionale contro-fattuale, ormai recepita nell’elaborazione giurisprudenziale”.

FATTO E DIRITTO. La Corte di Appello di Roma, in riforma della pronuncia assolutoria di primo grado, su appello della parte pubblica, concesse le generiche, ha condannato E. B. alla pena della reclusione di un anno, con i benefici della sospensione e della non menzione, ed al risarcimento del danno, da liquidare in separata sede, a favore delle parti civili, per il reato di cui all’art. 589 cod.pen., in quanto, intervenuto in via d’urgenza, a seguito di malore di P., ha omesso di compiere tutte le manovre di rianimazione necessarie e ne ha conseguentemente cagionato il decesso a seguito di insufficienza cardiaca acutissima da miocardiosclerosi e stenosi di un ramo coronarico del ventricolo destro con aritmia, asistolia e ischemia miocardica per spasmo coronarico, in data 13 settembre 2010. 2. Avverso tale sentenza ha tempestivamente proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, denunciando: 1) il vizio di motivazione, il travisamento della prova e l’erronea applicazione di legge, in quanto non è stata riconosciuta l’assenza materiale del fatto, pur essendo intervenuto l’imputato successivamente al decesso della vittima (accertato dal giudice di primo grado come avvenuto alle 2,25 del 13 settembre 2010 e, cioè, come indicato dai consulenti e periti, 62 ore prima dell’inizio delle operazioni di consulenza, risalente alle ore 16,30 del 15 settembre 2010), e non avendo, pertanto, inciso, col suo comportamento, sul nesso causale i -4 f:Più precisamente il giudice di appelli°, in modo contraddittorio rispetto all’accertamento del Prof. G., ha ritenuto che l’infarto, che non necessariamente coincide con la perdita di coscienza, non fosse ancora insorto al momento della chiamata del 118, avvenuta alle ore 2,41; 2) il vizio di motivazione in ordine all’esistenza del nesso di causalità tra omissione dell’imputato e decesso della vittima e l’erronea applicazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza della colpa, essendosi rimproverato all’imputato di non aver neppure tentato le pratiche rianimatorie, senza aver, tuttavia, accertato il determinismo causale dell’omessa condotta rispetto all’evento letale ed anzi avendo affermato, in assenza di ogni giudizio controfattuale e senza confutare in alcun modo le argomentazioni del giudice di primo grado, che la rianimazione cardiopolmonare avrebbe attribuito alla vittima la possibilità di sopravvivenza tra il 2% e 11%. 3. Il giudice di primo grado era pervenuto a pronuncia di assoluzione, ritenendo che il dott. B. fosse intervenuto sul posto dopo circa 20/25 minuti dalla chiamata, registrata alle 2,41 del 13 settembre 2010, in un momento in cui il decesso della vittima era purtroppo già avvenuto (elettrocardiogramma piatto, assenza di parametri vitali, mitriasi fissa, perdita di urine e di feci …per mancanza di impulsi elettrici che arrivano dal cuore) e che, quindi, la rianimazione non fosse stata effettuata, conformemente ai protocolli nazionali ed internazionali, proprio perché accertata, alle ore 2,55, la morte clinica di P. P.. 4. Il giudice di secondo grado è, invece, pervenuto a sentenza di condanna, sottolineando che l’ambulanza è pervenuta sul luogo circa 8 minuti dopo la chiamata delle 2,41 e che, secondo quanto riferito dalla convivente della vittima, poco prima P. P. era cosciente e respirava, sebbene male, sicché, se fossero state effettuate le procedure atte a mantenere una ossigenazione di emergenza, sarebbe stata scongiurata con buona probabilità la progressione verso un irreversibile danneggiamento dei tessuti e degli organi (“la sopravvivenza a lungo termine nell’arresto cardiocircolatorio extraospedaliero riguarda, nel lasso temporale di un anno, il 74% dei pazienti”, “la totale assenza di … manovre rianimatorie privò il P. della possibilità di sopravvivere, stimata in un arco tra il 2% e 1’11% e, solo in caso di emersione di ritmo defibrillabile, di circa il 23 c)/0 di tali chanches”).Il ricorso va accolto. 2.Risulta pregiudiziale l’esame del secondo motivo, con cui si lamenta il vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine al nesso di causalità tra l’omissione dell’imputato e l’evento morte. Occorre in primo luogo rilevare che, anche in caso di reato omissivo, lo statuto logico del rapporto di causalità rimane sempre quello del “condizionale controfattuale”. Si deve, cioè, accertare se, mentalmente eliminato il mancato compimento dell’azione doverosa e sostituito alla componente statica un ipotetico processo dinamico corrispondente al comportamento doveroso, supposto come realizzato, il singolo evento lesivo, hic et nunc verificatosi, sarebbe venuto meno, mediante un enunciato esplicativo “coperto” dal sapere scientifico del tempo. Il giudice, dovendo accertare ex post, sulla base dell’intera evidenza probatoria • disponibile, che la condotta dell’agente “è” (non “può essere”) condizione necessaria del singolo evento lesivo, è impegnato nell’operazione ermeneutica alla stregua dei comuni canoni di “certezza processuale”, conducenti conclusivamente, all’esito del ragionamento probatorio di tipo largamente induttivo, ad un giudizio di responsabilità caratterizzato da un alto grado di credibilità razionale e, cioè, di elevata probabilità logica o probabilità prossima alla certezza. Ex adverso, l’insufficienza, la contraddittorietà e l’incertezza probatoria, il plausibile e ragionevole dubbio, fondato su specifici elementi, comporta la neutralizzazione dell’ipotesi prospettata dall’accusa e l’esito assolutorio stabilito dall’art. 530 comma 2 cod.proc.pen., secondo il canone di garanzia “in dubio pro reo”. In definitiva, il rapporto di causalità tra omissione ed evento non può ritenersi sussistente sulla base del solo coefficiente di probabilità statistica, ma deve essere verificato alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica, sicché esso è configurabile solo se si accerti che, ipotizzandosi come avvenuta l’azione che sarebbe stata doverosa ed esclusa l’interferenza di decorsi causali alternativi, l’evento, con elevato grado di credibilità razionale, non avrebbe avuto luogo ovvero avrebbe avuto luogo in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva (Sez. U, n. 30328 del 10/07/2002 ud. – dep. 11/09/2002, Rv. 222138 – 01 ). La Corte di Appello ha correttamente richiamato tali principi ed ha altresì ricordato che il rapporto di causalità tra omissione ed evento deve essere riscontrato alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica, fondato non solo su un ragionamento di deduzione logica basato sulle generalizzazioni scientifiche, ma anche su un giudizio di tipo induttivo elaborato sull’analisi della caratterizzazione del fatto storico e sulle particolarità del caso concreto (Sez. 4, n. 24372 del 09/04/2019 ud. – dep. 31/05/2019, Rv. 276292 – 03). Le conclusioni raggiunte non sono, tuttavia, coerenti con tali premesse, atteso che nella sentenza impugnata si è ritenuto sussistente il nesso di causalità nonostante si sia evidenziato che, nella fattispecie in esame, tenuto conto delle cognizioni scientifiche e delle specificità del caso concreto (condizioni del paziente al momento dell’intervento del medico), la totale assenza delle manovre rianimatorie da parte di B. privò P. della possibilità di sopravvivere, stimata in un arco tra il 2% e 1 111%, e, solo in caso di emersione di ritmo defibrillabile, di circa il 23 % di tali chanches. Le esigue percentuali di salvezza ricollegate al comportamento doveroso omesso non consentono, quindi, di affermare che, se tale condotta fosse stata tenuta, l’evento non si sarebbe verificato con probabilità confinante con la certezza né in considerazione del sapere scientifico né alla luce della caratterizzazione del fatto storico. Invero, dai dati esposti dai giudici di merito emerge, al contrario, con evidenza, senza alcuna necessità di ulteriori accertamenti o di altre valutazioni, che l’inosservanza della regola cautelare ha privato la vittima di marginali chanches di sopravvivenza, sicché la causalità potrebbe ritenersi sussistente in base alla teoria dell’aumento del rischio, ma non a quella del condizionale contro-fattuale, ormai recepita nell’elaborazione giurisprudenziale. 2. Ad ogni modo, risulta fondata anche la prima censura, con cui si è lamentato il vizio motivazionale in ordine all’accertamento dell’ora della morte della vittima, in quanto effettivamente la motivazione del giudice di appello presenta una serie di lacune e contraddizioni. In primo luogo la Corte ha ritenuto che P. P. fosse ancora vivo al momento dell’arrivo dell’ambulanza solo ed esclusivamente in base alle dichiarazioni della sua convivente (“va evidenziato come la convivente del P. aveva riferito ai sanitari, giunti otto minuti dopo la sua telefonata, che il paziente era cosciente e respirava male”), riportate, peraltro, in modo generico e lacunoso, senza chiarire a quando si riferiscono (se aAegitdella chiamata, dell’arrivo del medico o ad un momento anteriore), senza confrontarsi col dato probatorio valorizzato dal giudice di primo grado ai fini dell’assoluzione, costituito dall’esito dell’esame autoptico condotto dal consulente nominato dal pubblico ministero della Procura di Viterbo, da cui è emerso che la morte di P. P. si è verificata 62 ore prima dell’autopsia. Proprio sulla base di tale elemento, il G.i.p. presso il Tribunale di Viterbo ha sottolineato non essere mai stato contestato da alcun consulente e/o perito intervenuto successivamente, in primo grado si era ritenuto che P. P.fosse già clinicamente deceduto al momento dell’arrivo dei soccorsi. Un’ulteriore contraddizione della motivazione della sentenza impugnata emerge in ordine al contenuto delle dichiarazioni della convivente di P. P., atteso che, mentre dalla sentenza di primo grado si ricava c:he la stessa ha affermato, nella sua• chiamata al 118, che il compagno aveva già perso conoscenza (“ha degli spasmi, ha perso conoscenza”), nella sentenza d’appello si legge che ella ha dichiarato, nella medesima telefonata, che il paziente era cosciente e respirava male (pag. 5), senza alcuna menzione di un eventuale errore sul punto, effettuato dal G.i.p., e della fonte specifica del diverso dato riportato. Tale aspetto è decisivo, in quanto, proprio in considerazione del presunto stato di coscienza del defunto al momento della chiamata al 118, la Corte d’appello di Roma ha sviluppato il ragionamento che ha condotto al ribaltamento dell’assoluzione ed alla condanna dell’imputato. Tali contraddizioni si presentano rilevanti anche alla luce dell’obbligo di motivazione rafforzata che sussiste in caso di riforma di una pronuncia assolutoria in condanna e che, nel caso di specie, non è stato adempiuto, avendo la Corte d’appello di Roma del tutto omesso di confrontarsi con gli elementi addotti dal giudice di primo grado a sostegno dell’assoluzione dell’odierno imputato (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005 ud. – dep. 20/09/2005, Rv. 231679 – 01, in tema di motivazione della sentenza, il giudice di appello che riformi totalmente la decisione di primo grado ha l’obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato; v. anche Sez. 5, n. 54300 del 14/09/2017 Ud. – dep. 01/12/2017, Rv. 272082 – 01, secondo cui, in tema di motivazione della sentenza d’appello, per la riforma di una pronuncia assolutoria non basta, in mancanza di elementi sopravvenuti, una mera diversa valutazione del materiale probatorio già acquisito in primo grado, caratterizzata da pari o addirittura minore plausibilità rispetto a quella del primo giudice, ma occorre, invece, una forza persuasiva superiore, tale da far venir meno ogni ragionevole dubbio, anche in caso di impugnazione proposta dalla parte civile per le sole statuizioni civili). 3. Per completezza, va precisato che l’annullamento senza rinvio, consequenziale alla fondatezza della seconda censura, prevale sia sull’annullamento con rinvio, che sarebbe consequenziale alla fondatezza del primo motivo, sia sull’intervenuta declaratoria della prescrizione. Relativamente al primo profilo deve osservarsi che sarebbe superfluo accertare se l’imputato sia giunto sul posto prima o dopo la morte di P. P., visto che si evince dalla sentenza impugnata che il suo intervento, in considerazione delle cognizioni mediche e delle circostanze del caso concreto, non avrebbe potuto salvarlo con l’alto grado di credibilità razionale e, cioè, di elevata probabilità logica o probabilità prossima alla certezza richiesto, secondo l’elaborazione giurisprudenziale, ai fini della configurabilità del nesso causale. Relativamente al secondo aspetto occorre sottolineare che, in conformità all’insegnamento ripetutamente impartito da questa Corte, in presenza di una causa estintiva del reato, si riscontra, comunque, l’obbligo del giudice di pronunciare l’assoluzione dell’imputato per motivi attinenti al merito laddove gli elementi rilevatori dell’insussistenza del fatto, ovvero della sua non attribuibilità penale all’imputato, emergano in modo incontrovertibile, tanto che la relativa valutazione, da parte del giudice, sia assimilabile più al compimento di una ‘constatazione’, che a un atto di ‘apprezzamento’ e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (v. Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009 ud. – dep. 15/09/2009, Rv. 244273). 4. In conclusione, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.

Autore: Anna Macchione - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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