La Suprema Corte ha ritenuto che la condotta del medico chirurgo che rilascia prescrizioni di sostanze stupefacenti e psicotrope per uso non terapeutico ma per finalità estetiche sia penalmente rilevante ex art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, e che le pene previste da quest’ultimo articolo si applicano nei confronti del medico stesso.
FATTO E DIRITTO 1. E. A., a mezzo del difensore di fiducia S. F., ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che in riforma della sentenza del Tribunale di Roma – che aveva condannato l’imputato, per quel che in questa r‘) sede rileva, alla pena di anni tre e mesi due di reclusione ed euro 16.000 di multa – ha disposto, previa riqualificazione dei fatti nei delitti di cui agli artt. 81, comma secondo, 83 e 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, il non luogo a procedere per intervenuta prescrizione. A. era, invero, accusato, in violazione delle modalità previste dal D.M. 18 settembre 1997, di aver somministrato medicinali già inseriti nella Tabella II sez. B (precisamente fendimetrazina e clorazepato di potassio) ai pazienti D. D. M. e F. F., per finalità non terapeutiche ma eminentemente estetiche, senza interrompere la somministrazione a D. D. M. e ad I. M. del farmaco fendimetrazina, nonostante fossero trascorsi tre mesi consecutivi dalla iniziale assunzione (capo a); è stato per converso assolto perché il fatto non sussiste in ordine ad analoghe condotte previste nel capo a) nei confronti dei pazienti A. e G.. 2. Il ricorrente deduce i seguenti motivi di ricorso. 2.1. Travisamento della prova per contrasto insanabile con il giudicato del “processo gemello” nel quale è stato assolto con la formula perché il fatto non sussiste ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. La Corte di appello di Roma non avrebbe tenuto conto del giudicato intervenuto nell’ambito del processo parallelo inerente al paziente M. per il quale, a fronte delle evidenti analogie rispetto ai fatti contestati nel procedimento sottoposto a scrutinio, l’A. era stato assolto; assoluzione, inoltre, intervenuta con riferimento a parte della contestazione oggetto del presente procedimento relativa ai pazienti G. e A.. Il ricorrente osserva che la somministrazione dei farmaci avrebbe avuto una funzione meramente terapeutica nei confronti di pazienti con patologie legate all’obesità, mentre l’accusa in ordine all’asserita abusiva somministrazione riguarderebbe tre sole persone, numero corrispondente a meno dell’un per cento dei pazienti di E. A., medico privato che non era tenuto a compilare le relative cartelle cliniche. Emergerebbe, inoltre, dalle dichiarazioni di F. F. che il ricorrente aveva sempre operato in conformità al decreto ministeriale del 1997, non avendo mai oltrepassato il limite massimo di tre mesi di somministrazione continuativa della fendimetrazina. A. non avrebbe mai prescritto la somministrazione in costanza di un indice di massa corporea (IMC) inferiore a 30, tenuto conto che tale indice assume rilevanza solo nella fase iniziale della cura, a nulla rilevando un eventuale successivo abbassamento. Non sussisterebbe prova alcuna che la paziente D. D. M. sia stata sottoposta a trattamento di fendimetrazina. Per quanto riguarda I. M., che aveva un «IMC» superiore a 35, il trattamento sarebbe avvenuto per sette mesi ininterrotti (maggio – novembre 2008), ma tale protrazione si sarebbe rivelata necessaria a cagione di un quadro clinico estremamente grave. La difesa del ricorrente censura la mancata valutazione delle opinioni rese da consulenti di parte che hanno messo in risalto come la fendimetrazina non possa essere qualificata quale sostanza stupefacente, seppur inserita (dal 2011) nella Tabella I. Altro dato che deporrebbe a favore della totale liceità delle condotte dell’imputato è quello rappresentato dalla non tossicodipendenza di alcuno dei suoi pazienti.. Il ricorso, in quanto generico, manifestamente infondato ed implicante questioni di fatto, risulta inammissibile. 2. La Corte di appello, dopo aver dato conto del perché i fatti fossero sussumibili nella fattispecie di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, riproduce i passaggi salienti della decisione di primo grado da cui di desumeva la responsabilità del ricorrente ed in particolare che la prescrizione delle sostanze allora contenute nella Tabella II (oggi in quella I) da parte di A. fosse avvenuta per fini estetici e non terapeutici, contestualmente dichiarando la prescrizione dei reati. Pertinente è risultato il richiamo giurisprudenziale effettuato dalla Corte territoriale ai limiti del giudizio in ipotesi di prescrizione dei reati a cui il ricorrente contrappone evenienze che non risultano idonee a contrastare il dato in questione. Ed invero, secondo quanto chiaramente enunciato dall’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., il giudice si esprime nel merito della questione allorché risulta evidente che il fatto non sussiste, o che l’imputato non lo ha commesso, il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, mentre, in caso contrario deve dichiararne la prescrizione. La valutazione che il giudice deve compiere al riguardo deve corrispondere ad una mera “constatazione”, ossia di percezione “ictu oculi”, che a quello di “apprezzamento”, dovendosi ritenere incompatibile qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274). Il sistema processuale, infatti, favorisce la celere fuoriuscita dal circuito processuale dell’imputato e solleva la macchina processuale da inutili dispersioni di risorse non funzionali alla realizzazione di un fine di giustizia (Sez. U, n. 17179 del 27/02/2002, Conti, Rv. 22140); favor che costituisce il precipitato processuale del principio di legalità di cui all’art. 1 cod. pen., che si muove nella prospettiva di interrompere, allorché emerga una causa di non punibilità, qualsiasi ulteriore attività processuale e di addivenire immediatamente al giudizio, cristallizzando l’accertamento a quanto già acquisito agli atti (v. in motivazione, Sez. Unite, Conti, n. 17179 cit.). Nel bilanciamento tra una sentenza nel merito ed una pronuncia meramente estintiva del reato, il legislatore privilegia la seconda, senza pregiudicare la prima, che ben può essere salvaguardata dalla rinuncia alla prescrizione. L’interesse concreto del ricorrente al giudizio di merito è, quindi, salvaguardato nel limitato caso in cui l’emersione della causa estintiva non sia pacifica, richiedendosi accertamenti non altrimenti realizzabili se non dal giudice del rinvio: limitatamente a tali ipotesi si ritiene sussista un suo interesse al ricorso. 3. Per giurisprudenza pacifica di questa Corte, la somministrazione di preparati medicinali a base di sostanze stupefacenti è consentita, ai sensi dell’art. 72, comma secondo, d.P.R. n. 309 del 1990, solo qualora il medico agisca effettivamente per finalità terapeutiche, praticando un trattamento debitamente prescritto ai sensi dell’art. 43 del testo unico e coerente, secondo le conoscenze scientifiche del momento, con gli obiettivi clinici perseguiti (Sez. 6, n. 16581 del 13/03/2013, Narracci, Rv. 256147). 4. Essendo quello sopra enunciato il perimetro entro il quale deve muoversi l’interprete, logico risulta, pertanto, il percorso che ha condotto la Corte territoriale a ritenere non esserci l’evidenza dell’innocenza del ricorrente. La decisione ha, infatti, analizzato correttamente la disciplina in materia di sostanze stupefacenti che consente la somministrazione di tali sostanze per fini terapeutici, secondo le necessità di cura in relazione alle particolari condizioni patologiche del soggetto; normativa che non prevede procedure o protocolli legali, ma affida la diagnosi e la specifica articolazione terapeutica al singolo medico, con il solo limite delle conoscenze scientifiche del momento. Ha ritenuto che la condotta del ricorrente, fosse penalmente rilevante ex art. 73, d.P.R. cit., richiamato dal successivo art. 83 – norma che dispone che le pene dell’art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, 309 si applicano nei confronti del medico chirurgo che rilascia prescrizioni delle sostanze stupefacenti e psicotrope per uso non terapeutico -, comunque sussumibile nella «ipotesi lieve» di cui all’art. 73, comma 5, cit. a cagione della limitata offensività sia per le caratteristiche della sostanza sia per il ridotto numero di pazienti interessati alla prescrizione (tre su un totale di 231 pazienti).La Corte di appello ha dato conto delle sommarie informazioni e dalle deposizioni testimoniali, mettendo in evidenza l’assenza dei presupposti per ritenere che le prescrizioni avessero natura terapeutica, sia per le condizioni di salute dei pazienti che per l’eccessiva durata delle prescrizioni, così dando adeguatamente conto del perché difettasse l’evidenza della prova dell’innocenza dell’imputato. Motivazione fedele ai principi sopra richiamati in ordine ai limiti di giudizio che il ricorrente contrasta per mezzo di rilievi manifestamente infondati tesi a contraddire l’ormai granitica giurisprudenza in punto di declaratoria di estinzione del reato per prescrizione e integrazione della fattispecie di cui all’art. 73 d.P.R. cit.. Censure che si presentano, altresì, indeducibili nella parte in cui, in sede di legittimità, vorrebbero accreditare una difforme ricostruzione della vicenda per come accertata in fatto, attraverso un diretto riferimento agli atti del procedimento ed all’attività istruttoria espletata (quanto ad inammissibilità del ricorso, v. tra le tante, Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). Manifestamente infondata risulta, inoltre, la dedotta violazione dell’art. 649 cod. proc. pen. connessa al differente esito cui i Giudici di merito sarebbero pervenuti in altro procedimento – che il ricorrente definisce “gemello” -, decisione che era attinente a fatti diversi. 5. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende, secondo quanto previsto dall’art. 616, comma 1, cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 04/12/2019.