Il TAR ha stabilito che “ L’ammissione con riserva senza trattamento economico viene disposta in sede cautelare proprio al fine di conciliare gli opposti interessi in conflitto (quello dei candidati a non perdere l’anno accademico e quello pubblico a non erogare compensi ulteriori rispetto al numero predeterminato)”.
FATTO E DIRITTO. Il ricorrente chiede, in ottemperanza della sentenza n. -OMISSIS-, la corresponsione del trattamento economico previsto per i medici frequentanti le Scuole di specializzazione, comprensivo degli arretrati a decorrere dall’avvenuta immatricolazione.
Rappresenta che, dopo la reiezione nel giudizio di primo grado dell’istanza cautelare, il Consiglio di Stato, Sezione Sesta, in riforma del predetto provvedimento, con ordinanza n. -OMISSIS- accoglieva l’istanza cautelare e ammetteva con riserva l’odierno ricorrente alla Scuola di specializzazione, senza corresponsione di alcun assegno. Successivamente con la richiamata sentenza è stata dichiarata l’improcedibilità per sopravvenuta carenza del interesse del ricorso avverso il provvedimento di mancata ammissione alle scuole di specializzazione in medicina a.a. 2013/2014, in virtù del consolidamento della posizione acquisita in via cautelare. Si è costituito il Ministero con atto formale e depositando una relazione del Direttore generale. Alla camera di consiglio del 12 maggio 2020 la causa è stata trattenuta in decisione. Il ricorso non può trovare accoglimento. La questione determinante ai fini del giudizio di ottemperanza è se la pronuncia di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse la sentenza n. -OMISSIS-, di cui si chiede l’esecuzione, abbia accertato la fondatezza della pretesa ora azionata nel giudizio di ottemperanza. Diversamente da quanto prospettato dal ricorrente la richiamata sentenza si limita ad accertare l’assenza di presupposti processuali necessari per poter definire nel merito la controversia, pertanto non può dar vita ad un giudicato suscettibile di esecuzione in sede di ottemperanza. In essa si legge “…parte ricorrente ha depositato memoria con cui ha chiesto volersi dichiarare l’improcedibilità del ricorso con consolidamento della posizione della ricorrente, … Tanto premesso, rilevato che la disponibilità dell’interesse alla decisione nel merito è di esclusiva pertinenza della parte ricorrente e che il Giudice non può esimersi dal rispetto del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunziato di cui agli art.112 c.p.c. e 34 c.p.a., sicchè a fronte di una esplicita dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse, che evidentemente presuppone l’interesse al mantenimento della posizione di vantaggio conseguita per effetto del provvedimento cautelare, non è consentito al Collegio, anche in ossequio ai principi evidenziati dall’Adunanza Plenaria n.5/2015, di potersi pronunciare su censure invalidanti dell’intera procedura (diversamente da quanto ritenuto in fattispecie analoga da TAR Lazio, sez. III 9 ottobre 2017 n.10129), non resta al Collegio che dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse”. Pertanto la sentenza non si è pronunciata sulla fondatezza del ricorso, come invece (TAR Lazio, sez. III 9 ottobre 2017 n.10129) nell’analoga controversia ivi richiamata, ma si è limitata ad una pronuncia di rito su richiesta di parte. Non se ne può di conseguenza chiedere l’esecuzione in sede di ottemperanza. Inconferente è poi il richiamo che parte ricorrente fa all’ordinanza n. 3300 del 2018 del Consiglio di Stato, poiché in tal caso l’iscrizione dell’appellante alla Scuola di Specializzazione di Medicina e Chirurgia era stata disposta in sede cautelare “senza però che gli (fosse) attribuito il relativo trattamento economico prima della conferma, da parte dell’Autorità accademica, della vacanza del posto medesimo”. Tale condizione era stata poi effettivamente adempiuta dall’Università, confermando l’esistenza di un posto vacante presso la relativa Scuola di Specializzazione. Di qui l’affermazione del Consiglio di Stato sull’implicito superamento della questione dell’emolumento “in ragione della formalizzazione del contratto con l’Università, in quanto ha ritenuto scontatamente non esistente alcun ulteriore problematica a provvedere al pagamento di quanto dovuto (essendo automatico il riconoscimento economico a seguito della frequenza)”. L’ammissione con riserva senza trattamento economico viene disposta in sede cautelare proprio al fine di conciliare gli opposti interessi in conflitto (quello dei candidati a non perdere l’anno accademico e quello pubblico a non erogare compensi ulteriori rispetto al numero predeterminato) e non come prospettato da parte ricorrente “per garantire una celere immatricolazione, nelle more della ricognizione ed attribuzione del trattamento economico (obbligatorio per legge)”. In ordine alla mancata retribuzione degli specializzandi, ammessi in sede cautelare a svolgere attività lavorativa di natura assistenziale, il Consiglio di Stato (sez. VI, ordinanza n. 4569 del 2015) ha avuto modo di chiarire che, “in caso di eventuale accoglimento del ricorso in sede di merito, lo scioglimento positivo della riserva cui … è subordinata l’ammissione alla scuola, farà nascere anche il diritto al trattamento retribuitivo (ora per allora), che oggi non è dovuto perché la pretesa dei ricorrenti è ancora sub iudice; – viceversa nell’ipotesi di reiezione del ricorso in sede di merito, la provvisorietà e la strumentalità che connotano la tutela cautelare valgono ad escludere che i ricorrenti oggi ammessi con riserva e senza trattamento economico possano, sulla base dell’attività comunque svolta in base al provvedimento cautelare, avanzare pretese economico-retributive nei confronti dell’Amministrazione. Nel caso di specie la sentenza di cui si chiede l’ottemperanza non si è pronunciata sul merito del ricorso, limitandosi ad una pronuncia in rito e non statuendo alcun obbligo a carico del M.I.U.R. e/o dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza. Secondo giurisprudenza consolidata (per tutte, già C.d.S. sez. IV 30 novembre 1982, n. 788), cui il Collegio ritiene di aderire, “il rimedio del giudizio d’ottemperanza non è esperibile per l’esecuzione di un giudicato di contenuto meramente processuale, che come tale non contiene statuizioni suscettibili di attuazione coattiva” (C.d.S., sez. VI, 5 dicembre 2017, n. 5650). A ben vedere parte ricorrente fonda la propria pretesa sull’obbligo, normativamente previsto, di corrispondere ai medici in formazione specialistica un trattamento economico annuo sulla base di quanto disciplinato nel contratto di formazione specialistica di cui al Decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. Si tratta tuttavia di un eventuale obbligo che esula dal giudicato di cui si chiede l’ottemperanza. Per tutto quanto precede, il ricorso deve essere rigettato. La peculiarità della questione giustifica una compensazione delle spese. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta. Spese compensate. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2020.