La Suprema Corte affrontando un caso di colpa medica ex art. 590 c.p. relativo ad un ascesso retroperitoneale causato da una garza laparotomica dimenticata nell’addome di un paziente a seguito di intervento chirurgico di isteroannessiectomia radicale, ha affermato che sussiste la responsabilità del primo operatore dell’equipe chirurgica e dell’infermiere della sala operatoria, nonostante la raccomandazione n. 2/2009 del Ministero della Salute affidi al personale infermieristico il controllo e il conteggio in entrata e in uscita delle garze e degli strumenti adoperati nel contesto di un intervento chirurgico. Ciò in quanto, pur essendo tale conta affidata al personale infermieristico, tutti gli operatori coinvolti nell’atto chirurgico debbono assicurare l’adempimento degli oneri di controllo rivolto a scongiurare l’evento avverso. Dunque, il capo chirurgo è comunque responsabile per le lesioni cagionate delle garze rimaste nel sito dell’intervento, in quanto incombe su di lui un dovere proprio di evitare il prodursi di un evento avverso connesso alla ritenzione del materiale nel corpo del paziente, derivante dalla posizione di garanzia che egli assume con l’atto operatorio.
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