Corte di Cassazione Sent. n. 29662 del 25.7.2022 – Esercizio abusivo della professione odontoiatrica – La Suprema Corte ha affermato che a seguito dell’abrogazione dell’art. 5 della legge n. 409 del 1985, la prosecuzione dello svolgimento dell’attività di odontoiatra da parte di un soggetto che, laureato in medicina e chirurgia e specializzato in odontoiatria, abbia omesso di iscriversi nell’albo degli odontoiatri, rimanendo iscritto nel solo albo dei medici, integra il reato di cui all’art. 348 c. p.. L’iscrizione nell’albo professionale rappresenta, infatti, unitamente al conseguimento della laurea e della relativa abilitazione, una condizione imprescindibile per l’esercizio della professione. Lo “status” professionale, pertanto, non si acquista con il possesso dei requisiti necessari per l’iscrizione, né con la domanda o con l’accertamento giudiziale del diritto ad ottenerla, ma solo con l’effettuazione dell’iscrizione stessa che, in tal senso, è costitutiva della nuova situazione giuridica. La giurisprudenza di legittimità rileva altresì che l’obbligatoria iscrizione ad appositi albi e l’appartenenza necessaria ad ordini o collegi assolvono ad una duplice funzione che è, da una parte, quella di assoggettare il professionista alle regole deontologiche, al controllo e al potere disciplinare dell’ordine, e dall’altra, quella di rendere pubblico il derivato status, di tutelare l’interesse generale al corretto esercizio della professione e l’affidamento della collettività. La ratio dell’art. 348 c.p. risiede, infatti, nella necessità di tutelare l’interesse generale a che determinate professioni, richiedenti particolari requisiti di probità e competenza tecnica, vengano esercitate soltanto da chi, avendo conseguito una specifica abilitazione amministrativa, risulti in possesso delle qualità morali e culturali richieste dalla legge.
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