La Suprema Corte ha ritenuto responsabile del reato di “Rifiuto di atti di ufficio” di cui all’art. 328 c.p. un medico che in servizio nel reparto di medicina si è rifiutato indebitamente di visitare un paziente neoplastico che presentava un versamento pleurico destro, dopo l’accesso al Pronto Soccorso e a cui, a causa delle difficoltà respiratorie era stato assegnato un codice giallo poiché affetto da una forma morbosa grave. La Cassazione ha altresì precisato che si è obiettivamente al di fuori dell’ambito della discrezionalità tecnica del medico, nel momento in cui le condizioni del paziente risultano critiche e sussiste un preciso obbligo del sanitario di procedere immediatamente alla visita dello stesso.
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