La Suprema corte ha affermato che il compenso per le attività nelle Commissioni mediche di verifica è compreso nella retribuzione ordinaria. Infatti, in virtù del principio di onnicomprensività di cui all’art. 24, comma 3, d.lgs. n. 165/2001, al dirigente pubblico cui siano attribuiti incarichi che possano impegnare anche oltre l’orario “normale” stabilito dalla contrattazione collettiva non spetta, salvo espressa diversa previsione della contrattazione collettiva medesima, alcuna ulteriore remunerazione a titolo di compenso per lavoro straordinario.
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