La Suprema Corte ha affermato che, in relazione alla fase amministrativa del procedimento disciplinare per gli esercenti la professione sanitaria, solo il decorso del termine quinquennale di prescrizione, senza che sia intervenuta la relativa decisione, comporta l’estinzione della potestà sanzionatoria.
Nel ribadire che il provvedimento irrogativo di una sanzione disciplinare, emesso da un OMCeO, è un atto amministrativo e non giurisdizionale (Cass. n. 1763/2012), la giurisprudenza di legittimità rileva che in caso di adozione di provvedimenti disciplinari la proposizione del ricorso alla Commissione centrale ha effetto sospensivo degli stessi quando sia proposto avverso i provvedimenti di cancellazione dall’albo o avverso i provvedimenti disciplinari (ad eccezione di quelli previsti dal D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, artt. 42 e 43); qualora sia proposto ricorso per cassazione contro la decisione della Commissione centrale, l’esecutività della decisione della commissione non è di per sè sospesa, nè essa può essere sospesa in applicazione dell’art. 373 c.p.c.,
Inoltre, il termine quinquennale di prescrizione, cui è soggetta l’azione disciplinare, è interrotto con effetto istantaneo dal promovimento dell’azione disciplinare in sede amministrativa, mentre durante lo svolgimento della fase giurisdizionale davanti alla Commissione Centrale si produce, ai sensi dell’art. 2945 c.c., comma 2, l’effetto permanente dell’interruzione. Ciò in quanto, ai sensi dell’art 51 del del D.P.R. n. 221 del 1950, la previsione di un termine quinquennale di prescrizione mentre da un lato delimita nel tempo l’inizio dell’azione disciplinare, dall’atro assicura il rispetto dell’esigenza che il tempo dell’applicazione della sanzione non sia protratto in modo indefinito.