• Home
  • Sentenze
  • Corte di Cassazione Penale: colpa medica e decesso per infarto

Corte di Cassazione Penale: colpa medica e decesso per infarto

CORTE DI CASSAZIONE PENALE – Colpa medica: decesso per infarto. Il nesso di causalità: la validità dell’ipotesi accusatoria va verificata in relazione al caso specifico sulla base delle circostanze del fatto e dell’evidenza disponibile (sentenza nr. 25210/14).

FATTO: In data 14/07/2009 il Tribunale di Tivoli assolveva dall’imputazione di omicidio colposo per avere cagionato la morte di —-. Secondo l’imputazione —–, il —–, in qualità di cardiologo in servizio presso l’Ospedale —-, per colpa consistita in imprudenza ed imperizia ed in particolare non effettuando una corretta diagnosi delle condizioni di salute in cui versava — all’atto del suo ingresso al Pronto Soccorso dell’ospedale sopra indicato, il quale accusava dolori retrosternali, ed omettendo di predisporre il ricovero del paziente in terapia intensiva anziché nel reparto di ortopedia, non aveva messo in atto i provvedimenti terapeutici specifici, pur avendo repertato il tracciato elettrocardiografico in "Ritmo sinusale 70 b.p.m., pregressa necrosi inferiore con persistenza della corrente lesione", in tal modo contribuendo con la sua condotta concausale all’exitus del —, avvenuto a causa di arresto cardiaco conseguente ad infarto acuto del miocardio da collusione trombotica della coronaria dx per ulcerazione di placca fibroateromasica calcifuca. Il giudice di prime cure, per quanto qui rileva, riteneva indimostrato che l’imputato avesse effettuato una diagnosi errata;tanto sul presupposto che la cartella clinica e la deposizione del consulente tecnico della difesa, in assenza di elementi in contraddizione con tali acquisizioni, fornivano la prova che, al momento di tale diagnosi, l’elettrocardiogramma non presentava anomalie significative ed i valori degli enzimi erano nella norma. A seguito di impugnazione del pubblico ministero e delle parti civili costituite, la Corte di Appello di Roma, ribaltando la decisione del primo giudice, riteneva provata la responsabilità dell’imputato, ma pronunciava declaratoria di estinzione del reato per essere frattanto interamente decorso il tempo di prescrizione. La Corte territoriale condannava quindi —, in solido con il responsabile civile I.N.A. Assitalia s.p.a., al risarcimento dei danni in favore delle parti civili —, —, — e — da liquidarsi in separato giudizio, oltre alla rifusione delle spese dell’intero giudizio a favore delle parti civili stesse; la Corte medesima assegnava alle parti civili una provvisionale di Euro 20.000,00 ciascuno. Ricorre per cassazione — deducendo violazione di legge in relazione agli artt. 192, 546 e 530 cod. proc. pen., artt. 40, 41 e 589 cod. pen. – travisamento della prova – carenza e manifesta illogicità della motivazione. Il ricorrente lamenta vizio di motivazione per avere la sentenza impugnata dedotto automaticamente dal coefficiente di probabilità statistica il nesso causale, omettendo ogni formulazione del giudizio controfattuale ed affidandosi completamente alla cosiddetta legge di copertura.

DIRITTO: Le Sezioni Unite hanno escluso che si possa fare ricorso automatico a coefficienti di probabilità statistica, ed hanno posto l’accento piuttosto sulla necessità di escludere l’interferenza di fattori alternativi nella produzione dell’evento. I giudici di merito invece hanno dedotto automaticamente, dal coefficiente di probabilità espresso dalla legge statistica, la conferma, o meno, dell’ipotesi accusatoria sull’esistenza del nesso causale: dal testo del provvedimento impugnato non risulta che sia stata verificata la validità dell’ipotesi accusatoria nel caso concreto, sulla base delle circostanze del fatto e dell’evidenza disponibile, né che sia stato esaminato in concreto quali sarebbero stati i comportamenti dovuti dall’imputato e quale incidenza aveva avuto la condotta colposa del — – cui era seguito il trasferimento del paziente in un reparto non attrezzato per il costante monitoraggio del paziente – rispetto alle possibilità di salvezza del — in rapporto alle caratteristiche proprie di tale paziente. La Corte d’Appello si é limitata ad evidenziare le percentuali statistiche di guarigione e l’incidenza contraria determinata dalla condotta dell’imputato, tenuto ad effettuare la diagnosi corretta e ad adeguare la cura ai risultati di un costante monitoraggio, che è mancato, e che il medico avrebbe dovuto disporre. La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza impugnata.

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

© 2023 - FNOMCeO All Rights Reserved. Via Ferdinando di Savoia, 1 00196 ROMA CF: 02340010582

Impostazioni dei Cookie.