Regime generale riconoscimento titoli

Tar Lazio Sentenza n. 3042/16 – Regime generale riconoscimento titoli – Il Tar Lazio ha affermato che “nell’ambito del regime generale le autorità competenti italiane possono raffrontare la formazione dei dentisti con i loro requisiti nazionali in materia di formazione. Nel caso di differenze sostanziali tra la formazione di base che i dentisti hanno acquisito e i requisiti applicabili in Italia le autorità italiane possono imporre misure compensative prima di riconoscerne la qualifica”.

FATTO E DIRITTO: G.L. propone ricorso contro il Ministero della Salute per l’annullamento del decreto direttoriale di cui alla nota a prot. 9495 dell’8 maggio 2012 con il quale il Ministero della Salute ha respinto l’istanza del ricorrente volta ad ottenere, ai fini dell’esercizio della professione di odontoiatra il riconoscimento del titolo “doctor medic – in domeniul medicina dentaria – specializarea medicina dentara” rilasciata dall’Università di “Titu Maiorescu” di Bucarest Romania in data 18 giugno 2010, nonché di ogni altro atto, connesso, presupposto e consequenziale e con riserva di motivi aggiunti. Il ricorso principale con il quale parte ricorrente impugna il decreto direttoriale di rigetto dell’istanza di riconoscimento del titolo di medico dentista conseguito presso l’Università Titu Maiorescu in Bucarest (Romania) va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Nell’ambito del regime generale le autorità competenti italiane possono raffrontare la formazione dei dentisti con i loro requisiti nazionali in materia di formazione. Nel caso di differenze sostanziali tra la formazione di base che i dentisti hanno acquisito e i requisiti applicabili in Italia le autorità italiane possono imporre misure compensative prima di riconoscerne la qualifica. “D’altra parte la circostanza che non vi sia stata da parte del giudice rumeno una pronuncia di merito in ordine ai motivi che avevano condotto l’Università Maiurescu ad annullare il titolo di laurea conseguito dal ricorrente, poi a sua volta annullato per vizi del procedimento, non può che lasciare allo Stato ricevente e cioè nel caso all’Italia quei dubbi fondati che le consentono di “trattare la domanda di riconoscimento nel contesto del regime generale” sopra richiamato. Né nel caso in esame data la estensione del fenomeno che ha riguardato la menzionata Università rumena può invocarsi la violazione dell’art. 34 che prevede la formazione quinquennale del medico dentista, proprio perché il mancato chiarimento giurisdizionale sulla durata del corso di studi in cui sarebbero state effettuate ben due abbreviazioni di corso da parte del ricorrente, ha costretto l’Amministrazione alla applicazione del regime generale di valutazione del titolo ex articolo 10 della Direttiva CE”

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

Documenti allegati:

© 2023 - FNOMCeO All Rights Reserved. Via Ferdinando di Savoia, 1 00196 ROMA CF: 02340010582

Impostazioni dei Cookie.