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Graduatoria nazionale relativa ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria

Tar Lazio Sentenza n. 10120/16 – Graduatoria nazionale relativa ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi dentaria per l’anno accademico 2015/2016 – Il Tar Lazio ha affermato che la mancata sottoscrizione della scheda anagrafica non costituisce causa di esclusione dal corso di laurea. Infatti  la mancata sottoscrizione della scheda anagrafica non appare integrare una illegittimità procedimentale capace di travolgere l’esito positivo della prova di ammissione al corso di laurea di che trattasi, tanto più che non emergono dubbi di sorta circa l’effettiva riferibilità soggettiva delle prove di esame a ciascun candidato (assicurata dalla coppia di etichette con impresso il codice alfanumerico).

FATTO E DIRITTO: Parte ricorrente ha impugnato, deducendone l’illegittimità sotto vari profili, il provvedimento di esclusione dai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi dentaria per l’anno accademico 2015/2016. Tale esclusione veniva motivata in virtù della circostanza che, malgrado la valutazione positiva della prova da parte del Cineca a seguito dello svolgimento del test preliminare (con riconoscimento di un punteggio largamente superiore rispetto ai 30.5 del candidato collocato alla posizione n. 9530), la Commissione successivamente rilevava che la scheda anagrafica, seppure riportante i dati identificativi del candidato (cognome, il luogo e la data di nascita), risultava priva della sottoscrizione attestante la veridicità delle informazioni fornite. Il ricorso merita accoglimento, in considerazione della fondatezza della censura con cui si lamenta che la mancata sottoscrizione della scheda anagrafica non costituisce causa di esclusione dal corso di laurea, secondo quanto previsto dal Bando di partecipazione. La lex specialis, come è evidente, distingue nettamente le conseguenze della mancata sottoscrizione della scheda anagrafica rispetto alla sottoscrizione del modulo risposte. Tale differenziazione, ad avviso del Collegio, trova una comprensibile ratio nel fatto che – come ben evidenziato da parte ricorrente – mentre la circostanza che il modulo risposte risulti firmato o contrassegnato dal candidato o da un componente della Commissione integra un presupposto tale da compromettere l’anonimato del compito, giustificando quindi l’esclusione dal concorso del candidato, altrettanto non può dirsi per la mancata sottoscrizione dei dati contenuti nella scheda anagrafica. Ed invero, il D.M. n.463/2015 attribuisce alla scheda anagrafica, debitamente compilata e sottoscritta, l’esclusiva funzione di consentire alla Commissione l’identificazione del candidato, e ciò è dimostrato dal fatto che “Eventuali correzioni o segni apportati dal candidato sulla scheda anagrafica non comportano la sostituzione della stessa. Alla sostituzione della scheda anagrafica si provvede solo laddove vi siano difficoltà di identificazione del candidato: in quel caso, la commissione sostituirà la scheda anagrafica prendendola da uno dei plichi di riserva e dell’operazione darà atto nel verbale d’aula. La sostituzione della scheda anagrafica non comporta mai in ogni caso la sostituzione dell’intero plico” . In particolare, come si desume chiaramente dalla lett.j), punto 9 dell’All.1 del D.M. n.463/2015, la finalità della sottoscrizione della scheda è esclusivamente quella di porre l’attenzione del candidato e sulla veridicità dei dati personali (trascritti comunque di pugno nella scheda medesima), e sull’avvenuta verifica della corrispondenza dei delle etichette adesive contenenti i codici identificativi apposti sulla documentazione consegnatagli, al fine di evitare future contestazioni alla Commissione di errori nell’abbinamento tra modulo delle risposte e scheda anagrafica. La mancata sottoscrizione della scheda anagrafica non appare integrare una illegittimità procedimentale capace di travolgere l’esito positivo della prova di ammissione al corso di laurea di che trattasi, tanto più che non emergono dubbi di sorta circa l’effettiva riferibilità soggettiva delle prove di esame a ciascun candidato (assicurata dalla coppia di etichette con impresso il codice alfanumerico)" (cfr. sez.VI n.139 del 19 gennaio 2016).In conclusione, non essendo la clausola di esclusione di cui trattasi espressamente prevista dalla lex specialis e trattandosi, comunque, di irregolarità formale il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento del provvedimento in epigrafe impugnato

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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