Danno da mancato consenso informato

Cassazione Civile Sentenza n. 10414/16 – Danno da mancato consenso informato – In tema di attività medico-chirurgica è risarcibile il danno cagionato dalla mancata acquisizione del consenso informato del paziente in ordine all’esecuzione di un intervento chirurgico. Infatti il consenso informato, inteso quale espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal medico, impone che quest’ultimo fornisca al paziente, in modo completo ed esaustivo, tutte le informazioni scientificamente possibili riguardanti le terapie che intende praticare o l’intervento chirurgico che intende eseguire.

FATTO: Nel dicembre del 2002, Anna N., B.S. e M. convennero in giudizio il prof. B. e la casa di cura (Omissis) s.p.a. per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dai postumi di un intervento chirurgico. Espose l’attrice che nel 1993, a causa delle crisi di cefalee di cui soffriva sin da quando era bambina, si era rivolta al B., noto specialista in materia di cefalee, che gli aveva consigliato un intervento chirurgico di settoetmoidosfenectomia decompressiva neurovascolare entronasale radicale di terzo grado con l’obiettivo di risolvere con altissima probabilità la sua patologia. Ma l’intervento, eseguito presso la casa di cura (Omissis), non solo non aveva guarito la N. ma anzi aveva aggravato la situazione, creando problemi di respirazione, diminuzione di olfatto, infiammazioni della rinofaringe e sintomi depressivi, fenomeni del tutto inesistenti prima e neanche eliminati a seguito delle numerose e lunghe cure cui si era sottoposta la paziente su indicazione del B.

DIRITTO: È principio consolidato di questa Corte che in tema di attività medico-chirurgica, è risarcibile il danno cagionato dalla mancata acquisizione del consenso informato del paziente in ordine all’esecuzione di un intervento chirurgico, ancorché esso apparisse, “ex ante”, necessitato sul piano terapeutico e sia pure risultato, “ex post”, integralmente risolutivo della patologia lamentata, integrando comunque tale omissione dell’informazione una privazione della libertà di autodeterminazione del paziente circa la sua persona, in quanto preclusiva della possibilità di esercitare tutte le opzioni relative all’espletamento dell’atto medico e di beneficiare della conseguente diminuzione della sofferenza psichica, senza che detti pregiudizi vengano in alcun modo compensati dall’esito favorevole dell’intervento. Infatti in materia di responsabilità per attività medico-chirurgica, il consenso informato, inteso quale espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal medico, impone che quest’ultimo fornisca al paziente, in modo completo ed esaustivo, tutte le informazioni scientificamente possibili riguardanti le terapie che intende praticare o l’intervento chirurgico che intende eseguire, con le relative modalità ed eventuali conseguenze, sia pure infrequenti, col solo limite dei rischi imprevedibili, ovvero degli esiti anomali, al limite del fortuito, che non assumono rilievo secondo l’”id quod plerumque accidit”, in quanto, una volta realizzatisi, verrebbero comunque ad interrompere il necessario nesso di casualità tra l’intervento e l’evento lesivo. L’acquisizione del consenso informato del paziente, da parte del sanitario, costituisce prestazione altra e diversa rispetto a quella avente ad oggetto l’intervento terapeutico, di talché l’errata esecuzione di quest’ultimo dà luogo ad un danno suscettibile di ulteriore e autonomo risarcimento rispetto a quello dovuto per la violazione dell’obbligo di informazione, anche in ragione della diversità dei diritti rispettivamente, all’autodeterminazione delle scelte terapeutiche ed all’integrità psicofisica – pregiudicati nelle due differenti ipotesi.

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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