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Esclusione da prova orale per conferimento incarico di dirigenza medica

Tar Lazio Sentenza n. 8702/16 – Avviso pubblico per il conferimento di incarico a tempo determinato a 25 dirigenti medici – Il Tar Lazio ha affermato che è illegittima l’esclusione dalla prova orale del medico che non ha dichiarato la sussistenza di una sanzione disciplinare e per il fatto di essere stato licenziato per giusta causa da un pubblico impiego. Le cause di esclusione da una procedura selettiva, avendo natura afflittiva, devono essere applicate in modo rigoroso, evitando cioè interpretazioni che ne amplino in maniera estensiva ratio e finalità, dandone così una connotazione sanzionatoria non consentita dalla normativa di riferimento.

FATTO E DIRITTO: Con provvedimento del 13 novembre 2015, l’Azienda regionale emergenza sanitaria (ARES 118) ha escluso M.P. dalla prova orale della selezione indetta per la scelta di n. 25 dirigenti medici per l’adeguamento della rete dell’emergenza per il Giubileo straordinario 2015, da assumere a tempo determinato per la durata di 12 mesi.

L’istante è stato escluso dalla predetta procedura per non avere dichiarato la sussistenza di una sanzione disciplinare e per il fatto di essere stato licenziato per giusta causa da un pubblico impiego. La causa del licenziamento subìto dal precedente impiego è consistita nel fatto di aver esercitato, al di fuori dell’orario di lavoro, la professione medica senza comunicare tale circostanza alla propria ASL di riferimento. Con ordinanza n. 5638/2015, è stata accolta la domanda di sospensiva, confermando l’ammissione con riserva alla successiva fase selettiva. L’unica ipotesi di esclusione dalla procedura concorsuale era quella contemplata nell’avviso pubblico e conforme, peraltro, alla normativa generale che regola l’accesso al pubblico impiego (“non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati […] dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi”).

Il fatto che M.P. non abbia specificato la causa del licenziamento non può costituire di per sé causa automatica di esclusione in quanto, avendo il ricorrente comunque dichiarato di essere stato licenziato, ciò ha consentito all’azienda intimata di svolgere – come ha fatto – i propri approfondimenti in modo da poter verificare se la causa del licenziamento rientrasse in una delle fattispecie tipizzate di esclusione dalla procedura selettiva. Peraltro, le cause di esclusione da una procedura selettiva, avendo natura afflittiva, devono essere applicate in modo rigoroso, evitando cioè interpretazioni che ne amplino in maniera estensiva ratio e finalità, dandone così una connotazione sanzionatoria non consentita dalla normativa di riferimento. Del resto, nel caso di specie, non potendo affermarsi che il ricorrente abbia commesso un’omissione nel dichiarare il solo fatto del licenziamento dal precedente impiego (posto che, comunque, ha fatto seguire tale dichiarazione dall’ulteriore precisazione che non era stato destituito per aver presentato documentazione falsa), l’esclusione dalla selezione non avrebbe potuto essere disposta in quanto la causa del licenziamento non rientra in alcuna delle ipotesi contemplate dalla normativa di riferimento né dallo stesso avviso pubblico di selezione.

Si darebbe valenza ultrattiva ad una sanzione che è stata adottata in ragione di una specifica condotta del passato e che, se intesa come nel caso di specie, avrebbe l’effetto di inibire all’interessato ogni possibilità di impiego in ambito pubblico alla stregua di una pena accessoria come l’interdizione dai pubblici uffici che, non essendo contemplata per la fattispecie in esame da nessuna norma di livello primario, non trova il necessario appiglio legislativo. Il ricorso di M.P. deve essere accolto con conseguente annullamento dell’atto impugnato.

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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