La Suprema Corte ha affermato che sostenere che la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da tardiva attuazione d’una direttiva comunitaria non decorre, qualifica la lite temeraria. Ciò in quanto: (a) l’ordinamento comunitario attribuì ai medici specializzandi il diritto alla retribuzione in modo chiaro ed inequivoco a far data dal 29.1.1982; (b) altrettanto chiara ed inequivoca era la previsione secondo cui gli Stati membri avevano tempo sino al 31.12.1982 dello stesso anno per dare attuazione al precetto comunitario; (c) il fatto che lo Stato italiano non avesse rispettato tale obbligo era questione non dubitabile, non discutibile e non opinabile.
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